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24 settembre 2024
In GU le norme di attuazione della Direttiva CER
Pubblicato il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 134 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio».
di La Redazione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 223/2024, è stato pubblicato il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 134 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio», approvato dal Consiglio dei Ministri durante la seduta del 10 giugno 2024.

esempio

Con la direttiva Direttiva (UE) 2022/2557 (Direttiva CER) si interviene per:
  • realizzare un adeguato livello di armonizzazione nell'individuazione dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei soggetti qualificabili come critici;
  • rafforzare la loro resilienza, intesa come capacità di prevenire, proteggere, rispondere, resistere, mitigare, assorbire, adattarsi e ripristinare le proprie capacità operative a seguito di incidenti che possono perturbare la fornitura di servizi essenziali.

precisazione

Soggetto critico: un soggetto pubblico o privato individuato nell'ambito delle categorie di soggetti che operano nei settori e sottosettori di cui all'allegato A del presente provvedimento. I soggetti critici sono individuati almeno nei seguenti settori:

  • energia;
  • trasporti;
  • bancario;
  • infrastrutture dei mercati finanziari;
  • salute;
  • acqua potabile;
  • acque reflue;
  • Infrastrutture digitali;
  • spazio;
  • produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti;
  • enti della pubblica amministrazione.
Nello specifico, il D.Lgs. n. 134/2024 stabilisce:
  • misure volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente siano forniti senza impedimenti nonché criteri per l'individuazione dei soggetti critici;
  • obblighi per i soggetti critici, volti a rafforzarne la resilienza, fino al raggiungimento di un livello elevato, e a rafforzarne la capacità di fornire i servizi essenziali, nel mercato interno, al fine di migliorarne il funzionamento;
  • misure per il sostegno nell'adempimento degli obblighi imposti ai soggetti critici;
  • disposizioni riguardanti la vigilanza e l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti critici;
  • disposizioni riguardanti l'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea e le missioni di consulenza della Commissione europea finalizzate a valutare le misure predisposte da tali soggetti per adempiere ai propri obblighi;
  • disposizioni per la predisposizione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici;
  • la disciplina della valutazione del rischio da parte dello Stato e della valutazione del rischio da parte dei soggetti critici;
  • l'istituzione del Comitato interministeriale per la resilienza, nonché l'individuazione delle autorità settoriali competenti e del punto di contatto unico;
  • le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri e con la Commissione europea, inclusa la partecipazione nazionale al gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Misure di resilienza dei soggetti critici

I soggetti critici dovranno adottare e applicare misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate e proporzionate, per garantire la propria resilienza, sulla base delle informazioni pertinenti fornite in merito alla valutazione del rischio dello Stato, messe a disposizione dal PCU.

precisazione

Il punto di contatto unico (PCU), istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al esercita le funzioni di:

  • assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi;
  • coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza;
  • ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti, le notifiche degli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali;
  • promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche;
  • coordinare l'attività delle autorità competenti.
Nello specifico, è prevista:
  • una valutazione del rischio, con l'adozione di misure tecniche, di sicurezza e organizzative, adeguate e proporzionate per garantire la resilienza e ripristinare le capacità operative in caso di incidenti;
  • il contrasto alle conseguenze degli incidenti, nonché la loro mitigazione, anche considerando procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi, nonché pratiche di allerta;
  • la notifica senza ritardo all'autorità competente degli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali;
  • l'adozione di una strategia.
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