Si consolida, dunque, l'orientamento dei giudici di merito contrari ad emanare un decreto ingiuntivo soltanto sulla base delle fatture emesse ancorché elettroniche (in precedenza si può ricordare Trib. Massa, sez. civ., 21 luglio 2023).
Del resto – ha osservato il giudice - «la ratio dell'
Nella logica del procedimento per ingiunzione ciò che rileva sono le scritture regolarmente tenute onde per cui non rilevano le considerazioni sulla certezza, autenticità e immodificabilità e/o altre qualità delle fatture elettroniche.
Sulla base anche di questa premessa, il Tribunale ha invitato il ricorrente a depositare estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente l'annotazione delle fatture e l'attestazione del notaio di regolare tenuta ai sensi di legge.
II giudice
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo,
rilevato: - che la registrazione delle fatture a fini fiscali non risulta abolita, né tanto meno è stata abrogata la previsione di cui all'art. 634 c.p.c. (invero comunemente rispettata dalla generalità dai ricorrenti, che pur alleghino fatture elettroniche); - che la perdurante vigenza dell'obbligo di tenuta dei registri in questione, già desumibile da precedenti disposizioni, come l'art. 16 del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, e da documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, come la circolare n. 14/E del 2019, è confermata anche da disposizioni successive, come quelle sulla sperimentazione della registrazione telematica delle fatture (a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 10 luglio 2021 ), introdotte nell'art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015 dall'art. I, comma 1106, lett. a), della L. 30 dicembre 2020, n. 1 78, e, successivamente, dall'art. 1, comma 10, lett. a), n. 1), del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69; - che il tenore testuale di tali disposizioni è tale da confermare la vigenza in via generale dell'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva, salvo che per coloro che si avvalgano dei registri telematici messi a disposizioni dall'Agenzia delle entrate; anche per questi ultimi, peraltro, la registrazione delle fatture non è, in realtà, eliminata in assoluto, ma al registro tenuto presso il contribuente viene sostituito un registro telematico predisposto dall'Agenzia fiscale, che il contribuente ha l'onere di convalidare o di integrare; osservato, quanto alla disposizione di cui all'art. 1 co. 3-ter, del D.Lgs n. 127/2015, secondo la quale «I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»,
che essa: i) presenta criticità di interpretazione, non risultando congruamente coordinata con i precedenti co. 3 e 3-bis del medesimo art. I del D.Lgs n. 127/2015 (verosimilmente per effetto di una distonia nelle numerose e ravvicinate novellazioni subite da detto articolo 1);
ii) collega l'esonero non di per sé all'emissione di fatture elettroniche, ma all'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture e, dunque, alla disciplina del C.d. "spesometro" (o anche, più di recente, "esterometro");
iii) è stata introdotta dall'art. II, comma 2-bis, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, e non può, quindi, in ogni caso, dare fondamento al ritenuto venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri a fini Iva, che risulta, al contrario, confermato, come visto, dalla più recente e sopravvenuta normativa introdotta dalla L. n. 178/ 2020 e dal D.L. n. 41 /2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021 ; evidenziato, infine, che la ratio dell'art. 634 c.p.c., derogante al principio generale per cui un documento formato dalla stessa parte che lo produce non rileva come prova in favore della parte stessa, si fonda sulla peculiare valenza della contabilità ordinata e conforme a legge, indice di affidabilità del soggetto alla cui attività si riferisce (con effetti anche in materia tributaria, ad esempio in ordine alla delimitazione delle forme di accertamento tributario), e non sull'autenticità o meno delle fatture, come ben dimostra il tenore testuale della disposizione, facente riferimento non appunto alle fatture, ma alle scritture contabili previste dal codice civile, "purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute", e a quelle prescritte dalle leggi tributarie, "quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture", sicché non rilevanti appaiono le considerazioni sulla certezza, autenticità, immodificabilità e/o altre qualità delle fatture elettroniche;
INVITA
Il ricorrente a depositare estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente l'annotazione delle fatture e l'attestazione del notaio di regolare tenuta ai sensi di legge; entro trenta giorni.