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13 novembre 2024
Correttivo Cartabia civile: possibile il decreto ingiuntivo su fatture elettroniche
Dal 29 novembre prossimo non ci saranno più dubbi: è possibile chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo allegando al ricorso le fatture elettroniche.
di La Redazione
A prevederlo espressamente è stato il c.d. correttivo del processo civile (e, cioè, il D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2024) che ha modificato il secondo comma dell'art. 634 c.p.c. .
Il nuovo testo prevede che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività «costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate».
Si tratta di una norma dall'importante efficacia innovativa se consideriamo che la giurisprudenza di merito prevalente e direi anche consolidata ha sempre escluso la possibilità di allegare le sole fatture elettroniche essendo necessario, invece, produrre anche l'estratto autentico delle scritture contabili (in questo senso, da ultimo, si ricorda Trib. Roma, sez. VII, 24 settembre 2024 di cui abbiamo dato notizia nell'edizione del 27 settembre 2024).
Per effetto della modifica normativa possiamo dire che nella logica del procedimento per ingiunzione rilevano le scritture regolarmente tenute ma anche le fatture elettroniche.
Non dovremmo più assistere, dunque, a decreti interlocutori con i quali i giudici invitavano il ricorrente a depositare estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente l'annotazione delle fatture e l'attestazione del notaio di regolare tenuta ai sensi di legge.
Infine, il nuovo art. 634 c.p.c. contiene anche un ulteriore “aggiornamento” questa volta alla tenuta informatica delle scritture contabili quando afferma che sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice civile «nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge».
Ai sensi dell'art. 7 comma 1, non essendo diversamente previsto, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 e quindi anche ai ricorsi per ingiunzione già depositati e non ancora decisi all'entrata in vigore del Decreto correttivo.
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