Svolgimento del processo
1. GB a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione ex art.625-bis cod. proc. pen., eccependo l'errore di fatto compiuto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez.6, n.41138 del 21/09/2023, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27/01/2023; in particolare, lamenta che la Suprema Corte avrebbe commesso un errore percettivo laddove non si sarebbe avveduta che il ricorrente, dopo aver inizialmente eletto domicilio presso il difensore di fiducia, aveva successivamente, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto svoltasi in data 21 settembre 2021 (e non già in data 21 settembre 2013, come erroneamente indicato nel ricorso) dichiarato domicilio presso la propria residenza, con la conseguenza di dichiarare priva di effetto la precedente elezione di domicilio.
La difesa deduce che il vizio della notifica della citazione in giudizio dell'Imputato davanti alla Corte di appello, eseguita erroneamente presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, avrebbe dovuto comportare la nullità assoluta della notifica stessa; conclude, di conseguenza, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, con sospensione del provvedimento impugnato.
1.1 Di seguito reitera i sei motivi di impugnazione dedotti con il ricorso dichiarato inammissibile dalla citata sentenza Sez.6, n.41138 del 21/09/2023.
Motivi della decisione
1. Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito dalla legge e comunque manifestamente infondato.
2. In primo luogo, è opportuno ricostruire la vicenda fattuale, considerato che la difesa di B non ha allegato al ricorso alcun atto contenente espressamente la presunta dichiarazione di domicilio presso la propria residenza, ma solo il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto svoltasi in data 21/09/2021.
Dal verbale della suddetta udienza risulta che il giudice invitava l'arrestato a dichiarare le proprie generalità e quant'altro potesse valere per identificarlo, come previsto per legge; alla domanda su quale fosse il suo domicilio, l'imputato rispondeva «presso la propria residenza». Secondo il ricorrente con quella risposta GB avrebbe dichiarato domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. presso la propria residenza, implicitamente revocando la precedente elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.
Tuttavia, si rileva che tale assunto risulta quantomeno opinabile poiché non risulta sia mai stata espressa in maniera inequivoca la volontà dell'indagato di dichiarare domicilio presso la propria residenza, ossia di ricevere in quel luogo le notifiche processuali. Infatti, una parte della giurisprudenza di legittimità non ritiene sufficiente la semplice indicazione in un atto processuale della propria residenza o domicilio. Di recente, ad esempio, è stato affermato che: «Ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse valida dichiarazione di domicilio l'individuazione, nel decreto di perquisizione, del domicilio dell'indagato, non risultando dagli atti che egli fosse mai stato invitato a effettuare tale elezione o dichiarazione)» (così Sez.2, n.18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180-01).
2.1. Nel caso di specie, va sottolineato che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., non riguarda la validità o meno dell'eventuale dichiarazione di domicilio effettuata dal ricorrente nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto del 21/09/2021, bensì il prospettato errore percettivo compiuto da parte della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, che non si sarebbe accorta dell'esistenza della sopravvenuta dichiarazione di domicilio di B presso la propria residenza, avvenuta nei termini sopra descritti. Giova ricordare che: «In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (così Sez. u., n.18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv.263686-01)». Più di recente, in senso conforme, è stato affermato che: «E' inammissibile li ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia Incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito. (Fattispecie di dedotto mancato rilievo "ex officio" di questioni prospettate in giudizio dal ricorrente e ritenute inammissibili dalla Corte perché pacificamente non devolute in appello).» (così Sez.6, ord., n.28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01).
3. Considerate queste premesse in fatto ed in diritto, emerge in tutta evidenza che "\: la sentenza impugnata non ha compiuto alcun errore percettivo, in quanto ha affermato che la notifica della citazione per il giudizio di appello era stata eseguita validamente presso il difensore di fiducia, ove era stata compiuta l'elezione di domicilio fin dal 12/09/2021, circostanza provata e non contestata. Si deve ritenere, perciò, che la Corte non ha ritenuto che la risposta di B , verbalizzata nell'udienza di convalida dell'arresto come sopra riportata, fosse una valida dichiarazione di domicilio con contestuale revoca della precedente elezione di domicilio presso il difensore. Non vi è stata perciò alcuna fuorviata rappresentazione percettiva, ma, semmai, si sarebbe potuto prospettare un'erronea valutazione della rilevanza della risposta resa dal ricorrente ai fini della dichiarazione di domicilio, la cui censura, pertanto, esulerebbe dall'ambito applicativo del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., come già evidenziato. Per tale ragione il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. In ogni caso, si rileva che la notifica presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato non comporta necessariamente la nullità dell'atto. Infatti, la Suprema Corte nel suo massimo consesso ha enunciato il principio secondo cui: «In tema dì notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.» (così Sez. u., n.119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv.229539-01); in altra, più recente decisione resa in un caso per certi versi analogo a questo in esame, è stato affermato che: «La nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore. (Fattispecie in cui il decreto di citazione destinato all'imputato veniva consegnato a mezzo PEC al difensore di fiducia con l'indicazione che si trattava di notifica ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.)» (così Sez.2, n.48260 del 23/09/2016, Rv. 268431-01; conf. Sez.1, n.17123 del 07/01/2016, Rv.2666613-01). Sulla scorta di siffatti principi, che il Collegio intende qui ribadire, si osserva che il presente ricorso non ha neppure dedotto il fatto che la notifica effettuata presso il difensore di fiducia sarebbe stata, effettivamente, inidonea a determinare la conoscenza dell'atto di citazione da parte dell'imputato, né risulta che l'eccezione sia stata sollevata davanti alla Corte di appello. Ne consegue, anche sotto questo ulteriore profilo, l'inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.