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4 ottobre 2024
In Gazzetta Ufficiale le disposizioni complementari al Codice doganale unionale

In attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, il Decreto Legislativo n. 141/2024 introduce «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi».

di La Redazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232/2024 il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 che introduce «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi».

Il provvedimento, in vigore da oggi, attua gli artt. 11 e 20, commi 2 e 3, della Legge 9 agosto 2023 n. 111 (delega al Governo per la riforma fiscale).

La novità più rilevante è rappresentata dall'Allegato I del D.Lgs. in esame intitolato «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione». Tale Allegato è composto da 122 articoli che modificano, aggiornano e armonizzano le disposizioni previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 con la disciplina dettata dal Codice doganale dell'Unione Europea (regolamento UE n. 952/2013).

Inoltre, si implementa la telematizzazione delle procedure doganali e si potenziano l'attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane dell'UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO).

Vengono inoltre ridefinite le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e viene riorganizzato l'assetto degli uffici e dei servizi e si rivede la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando. Il Legislatore ha distinto le sanzioni in due categorie principali: sanzioni di natura penale e sanzioni di natura amministrativa.

Quanto alla disciplina dello spedizioniere doganale, il provvedimento approvato aggiorna la disciplina per il conseguimento della patente, con la riduzione a un anno, da tre anni, della cadenza con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà bandire gli esami.

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