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9 ottobre 2024
Sì allo svincolo del pallavolista minorenne che può migliorare il suo percorso sportivo in un'altra società
Quando lo svincolo non è dovuto a giusta causa imputabile al sodalizio di appartenenza, allo stesso spetta un indennizzo per il danno derivante dalla perdita dell'atleta.
di La Redazione
Il Tribunale Federale FIPAV, nell'ambito del procedimento promosso da Tizio, in qualità di genitore con potestà sul pallavolista minorenne Caio, confermava il provvedimento reso dalla Commissione Tesseramento Atleti (CTA) con cui era stata rigettata la richiesta di svincolo per giusta causa dell'atleta da Alfa ASD, ai sensi dell'art. 35, comma 2, R.A.T.. 

precisazione

Art. 35 cit.: «Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo».

Presentato ricorso contro questa decisione, sempre il Tribunale Federale, rilevata l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti, dichiarava di non poter accogliere la domanda nel merito.
 
La questione giunge così davanti alla Corte Federale d'Appello, su ricorso di Tizio che evidenzia il contrasto tra la decisione dei Giudici sportivi e la giurisprudenza della CTA in materia di svincolo per crescita tecnica.
 
Con comunicato ufficiale n. 8/2024, il Giudice d'Appello dà ragione al reclamante, rilevando che, pur non trattandosi nel caso di specie di crescita tecnica bensì solo potenziale, Caio versa in una condizione di vincolo evidentemente non più in linea con le sue aspettative, che se prolungata potrebbe determinare un danno al suo percorso formativo/sportivo, data l'attenzione manifestata nei suoi confronti da Beta, società militante nella Superlega maschile
 
Tuttavia, se da un lato la giovane età e le indubbie qualità del pallavolista possono valorizzare l'organico del club ricevente, accrescendo contestualmente anche le potenzialità dell'atleta, dall'altro lo scioglimento del vincolo sportivo potrebbe penalizzare con tutta evidenza il club di appartenenza, che si vedrebbe privato di un giocatore importante.
 
Per questi motivi, la Corte d'Appello accorda lo svincolo all'atleta Caio ma, poiché non si tratta di svincolo per giusta causa imputabile ad Alfa ASD, così come dedotto dal reclamante, riconosce al sodalizio un indennizzo pari a 12mila euro. Ulteriore condizione è inoltre che il pallavolista venga direttamente tesserato dal club Beta. 
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