Art. 35 cit.: «Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo». |
Corte Federale d’Appello - FIPAV, comunicato ufficiale 9 febbraio 2024, n. 8
Svolgimento del processo
Con C.U. 27 del 07.12.2023 il Tribunale Federale FIPAV, nell'ambito del procedimento promosso da S. G., quale genitore la potestà sull'atleta minorenne S. M., nel confermare il provvedimento reso dalla Commissione Tesseramento Atleti, rigettava il ricorso dal medesimo proposto e disponeva l'incameramento della relativa tassa.
La vicenda traeva origine dalla richiesta di svincolo per giusta causa presentata dall'atleta S. M., nei confronti del sodalizio A.S.D. Volley M., non accolta dalla Commissione Tesseramento Atleti.
Con il successivo procedimento innanzi al Tribunale Federale l'atleta lamentava: 1) l'errata interpretazione da parte della C.T.A. dell'art. 32 (rectius 35) n. 2 del RAT in virtù del quale la Commissione Tesseramento Atleti aveva dichiarato improcedibile/inammissibile la domanda di svincolo, avendo l'atleta partecipato a svariate rappresentative regionali: invero l'atleta aveva a suo dire partecipato a semplici raduni collegiali; 2) l'errata disamina e valutazione delle prove documentali acquisite agli atti del procedimento.
Si costituiva la A.S.D. Volley M. eccependo il passaggio in giudicato delle domande e rilevando la carenza di prova in ordine alla circostanza legittimante la richiesta di svincolo e chiedendo in via gradata la determinazione di un equo indennizzo a carico del ricorrente a fronte dell'eventuale svincolo.
Nell'impossibilità di addivenire ad un accordo il Tribunale Federale rigettava il ricorso dell'atleta precisando: 1) di essere Organo Giurisdizionale di primo grado in ragione della natura meramente amministrativa del provvedimento della C.T.A. (con ciò escludendo la formazione di "giudicato" su alcune domande, come richiesto dal sodalizio di appartenenza); 2) di non condividere la decisione della C.T.A. circa l'inammissibilità dell'istanza di svincolo per effetto della condizione ostativa prevista dall'art. 35 comma 2 R.A.T., tenuto conto del fatto che l'atleta avrebbe solo preso parte a semplici raduni programmatici senza far parte del roaster convocato per partecipare a competizioni effettive; 3) di non poter comunque accogliere la domanda nel merito poiché "carente di elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva decrescita tecnica che l'atleta avrebbe subito permanendo il vincolo in essere con il sodalizio resistente" .
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo il Sig. G. S., nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio S. M., riproponendo i motivi di scioglimento del vincolo e quindi:
1) di aver disputato il Campionato di Serie C organizzato dal Comitato Regionale Campania nella stagione 2020/21 per poi partecipare al Campionato nazionale di Serie B nelle successive stagioni 2021/22 e 2022/23 evidenziando una costante crescita tecnica; 2) di essersi quindi fatto notare dalla P. Volley M. partecipante alla Superlega maschile, la quale aveva manifestato interesse nei propri confronti; 3) di aver quindi attivato la procedura per ottenere lo scioglimento del vincolo a fronte del diniego del sodalizio Volley M..
Contestava la decisione del Tribunale Federale per: A) la mancata valutazione dei fatti ai sensi dell'art. 115 C.P.C. essendo intercorsi contatti tra la Volley M. e la P. Volley M. per il raggiungimento di un accordo, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente; B) Il contrasto tra il C.U. n. 27/2023-24 del Tribunale Federale e la giurisprudenza della CTA in materia di svincolo per crescita tecnica.
Deduceva che le prove dell'interesse della P. Volley M. SSRL, potevano essere eventualmente assunte d'ufficio dalla Corte Federale d'Appello ex art. 42 comma 7 Reg. Giur. ed allegava una serie di documenti (screenshots / dichiarazioni) successivi al Comunicato Ufficiale 27/2023-24 da cui si poteva trarre l'interesse del Sodalizio nei confronti dell'atleta.
Precisava infine che nelle more, non dubitando della concessione del nulla osta da parte della Volley M., aveva già richiesto il trasferimento dal Liceo Scientifico Statale (omissis) all'Istituto Tecnico Industriale Statale "(omissis), effettivamente avvenuto.
Si costituiva anche la Volley M. riportandosi a tutti i precedenti scritti.
La Corte d'Appello, in occasione dell'udienza, invitava le parti a raggiungere un accordo, ma ciò senza esito positivo.
Motivi della decisione
Questa Corte ritiene accoglibili le argomentazioni del Tribunale Federale in ordine alla mancata formazione del giudicato e all'inapplicabilità dell'art. 35 comma 2 R.A.T.: in effetti l'atleta S.
M. ha partecipato a semplici raduni programmatici, non riconducibili nell'alveo di detta norma. Nel merito tuttavia osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 42 comma 7 del Regolamento Giurisdizionale ("La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove "), questa Corte ritiene accoglibile l'integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel presente procedimento e conseguentemente la medesima viene acquisita agli atti, formando oggetto di valutazione.
Da tale documentazione emerge la sussistenza di un interesse della P. Volley M. nei confronti dell'atleta volto all'inserimento di quest'ultimo al Campionato di Superlega: interesse tuttavia non concretizzatosi in rappo1ii effettivi tra la P. Volley M. e la Volley M..
Non si rinviene quindi nel caso di specie l'elemento obiettivo della crescita tecnica, bensì meramente potenziale, sussistendo peraltro l'opposizione del Sodalizio di appartenenza a privarsi dell'atleta S. M..
Né può considerarsi elemento favorevole alla individuazione della crescita tecnica, l'aver cambiato Istituto Scolastico (con trasferimento da Napoli a Milano) in virtù dell'affidamento sulla concessione dello svincolo.
Tuttavia a questa Corte appare di tutta evidenza il danno che potrebbe derivare all'atleta nel suo percorso formativo/sportivo nell'essere vincolato ad una situazione evidentemente per il medesimo non più in linea con le proprie aspettative.
Né può sottacersi la giovane età e le indubbie qualità dell'atleta S. M. che, se da un lato possono valorizzare l'organico del Sodalizio ricevente, accrescendo anche le potenzialità dell'atleta, dall'altro penalizzano con tutta evidenza quello del Sodalizio di appartenenza che si vede privato di un giocatore rilevante.
Questa Corte quindi, esaminati gli atti e i documenti, intende accordare lo svincolo all'atleta S. M., a condizione che venga tesserato nelle fila della P. Volley Milano, al fine di consentirgli la ripresa dell'attività sportiva.
Parimenti a giudizio di questa Corte, gli elementi sopra descritti, fanno si che non si possa procedere alla dichiarazione di scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio di appartenenza non ravvisandosi i requisiti minimi previsti dal RATal riguardo.
Pertanto dovendosi procedere al necessario contemperamento degli interessi, previsto dall'art.35 n.1 R.A.T. che così recita: "Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando I 'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo", occorre determinare l'indennizzo ex art. 35 n. 4) RAT, peraltro richiesto sia dalla Volley M., in via subordinata, nei propri scritti difensivi sia dai genitori dell'atleta. L'art. 35 RAT dispone che, in caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, sia il decidente a determinare, in via equitativa, la somma, a titolo di rimborso spese, che l'atleta è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio.
Il fatto che il regolamento parli di rimborso spese non significa che il giudice debba obbligatoriamente effettuare un calcolo matematico su una lista eventualmente prodotta dalla società; se così fosse sarebbe superfluo ed inutile il richiamo al giudizio equitativo (vedi sul punto precedenti decisione di questa Corte).
Tale somma, valutati gli atti e i documenti ed in considerazione dell'età dell'atleta al momento in cui è stato richiesto lo svincolo e del suo curriculum tecnico-sportivo, viene definitivamente ed equitativamente determinata da questa Corte in€ 12.000,00, stabilendosi che lo scioglimento del vincolo debba essere subordinato al tesseramento dell'atleta S. M. presso la S.S.D.R.L. P.Volley M. e vincolato alla partecipazione dell'atleta Starace al campionato di Superlega.
Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda e/o eccezione, determinando la riforma della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte Federale d'Appello, accoglie il reclamo del genitore dell'atleta S. M., disponendo lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, previo pagamento dell'indennizzo, in favore della A.S.D. Volley M., nella misura di €12.000,00 e subordinando lo stesso svincolo al tesseramento presso la S.S.D.R.L. P.Volley M. ed alla partecipazione dell'atleta S. M. al campionato di Superlega.