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3 giugno 2024 Sport
Tribunale Federale FIPAV: no al doppio tesseramento della pallavolista
La normativa del vincolo sportivo, ovviamente, non ammette il doppio tesseramento degli atleti.
di La Redazione
La questioneSi incorre in sanzione nei casi di erroneo doppio tesseramento del pallavolista?

L'incolpazione e la deferimento

La Procura Federale deferiva il Presidente di un club, il sodalizio dallo stesso rappresentato e i genitori di un minore perché il loro figlio risultava tesserato, nella medesima stagione sportiva, in due squadre.

La difesa dei deferiti

I genitori dell'atleta affermavano a loro difesa di aver fornito correttamente i dati anagrafici del proprio figliolo ai fini del corretto tesseramento e che nulla era a loro imputabile perché l'addetta del club lo aveva digitato inserendo nel sistema uno non corretto. Da qui la problematica inerente al doppio tesseramento, su cui convergeva anche il Presidente del sodalizio sportivo.

La soluzione adottata

Il Tribunale Federale accoglie in parte il deferimento. I genitori dell'atleta vanno prosciolti perché se il collaboratore del club avesse digitato correttamente i suoi dati anagrafici il sistema avrebbe respinto il tesseramento. Al contrario emerge la responsabilità della società e del suo Presidente proprio per l'errore commesso che ha comportato l'intervento dell'Ufficio tesseramento in revoca. Tuttavia, visto il comportamento cristallino e collaborativo, la sanzione va graduata in modo mite: 1 mese di sospensione per il Presidente; €uro 100 di multa per la società.

In pratica... Nella decisione in commento d'interesse è da rilevare che la normativa violata attiene al vincolo sportivo che, ovviamente, non ammette un doppio tesseramento per l'atleta. Nello specifico emerge la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 9 e 16, co. 3 Statuto FIPAV, artt. 2, 19, co. 2, lett. a) e b) e 31, co. 1 e 2 R.A.T. FIPAV.
PROVVEDIMENTO
Tribunale Federale - FIPAV, comunicato ufficiale del 31 maggio 2024, n. 72
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