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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
A ... veniva notificata intimazione di pagamento n° 100 2023 90107206 18/000 emessa da ... delle ... sulla scorta del mancato pagamento delle cartelle esattoriali a) ...970969000, dichiarata notificata in data 21.03.2011 pari ad € 214,39; b) n° 100 ..., dichiarata notificata in data 23.06.2011 pari ad € 1.025,04; c) n°
100 ...651000, dichiarata notificata in data 13.10.2014 pari ad € 469,03; le cartelle sono tutte relative a canoni acqua non pagati tra gli anni 2007 e 2009.
Ritenuta la competenza per materia e valore del giudice di pace relativi ai soli canoni d'acqua; contestata la mancata notifica delle cartelle ed eccepita la prescrizione del credito, concludeva chiedendo che, “ in via preliminare e cautelare, dichiarare la propria giurisdizione e competenza per i motivi esposti e sospendere l'efficacia dell'intimazione di pagamento per la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora; nel merito, accogliere i motivi di ricorso formulati e dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento n° 100 2023 9010720618/000, nonché delle sottese cartelle esattoriali n° 100 ...969000 per l'importo di euro 214,39, n° 100 ... per l'importo di euro 479,35 ,n° 100 ...651000 per l'importo di euro 162,91, con conseguente estinzione della pretesa delle controparti, nonché dell'obbligo incombente sul ricorrente di pagare la somma intimata con l'atto impugnato, limitatamente al ruolo impugnato; condannare le parti resistenti al pagamento di spese, competenze e maggiorazioni del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva il solo comune che chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024.
Va dichiarata la competenza del giudice adito (che, nel caso di specie, è anche competente per valore) a dirimere le controversie sul pagamento del servizio di somministrazione d'acqua potabile perché tale fattispecie s'inquadra in un rapporto di natura privatistica, anche quando il rapporto contrattuale intercorre tra ente pubblico e soggetto privato. La giurisdizione del giudice ordinario in materia è stata affermata sia dalla corte costituzionale che da numerosi interventi del giudice di legittimità e di merito (tra le tante, Cassazione civile, sez. un., 27 novembre 2002, n. 16838; Cassazione civile, sez. un., 13 aprile 2000, n. 133).
Sempre, in via preliminare, l'azione si configura come opposizione all'esecuzione forzata - sia pure nella sua fase prodromica di opposizione alla cartella ex art. 615 c.p.c. (equipollente all'atto di precetto) - costituendo lo strumento necessario a impugnare gli atti a essa prodromici.
Sul punto si è difeso depositando solo un prospetto del proprio credito e non, come ha sostenuto la S.C., sarebbe stato necessario che la stessa tariffa risultasse da titolo avente efficacia esecutiva (C. 14628/2011), In ogni caso, nessun atto interruttivo, successivamente agli anni citati, del decorso della prescrizione è stato depositato.
Quindi, può essere, anche, dichiarato il decorso del termine di prescrizione ex art. 2948 c.c. non avendo il concessionario - che aveva avuto mandato di riscuotere coattivamente i crediti - dimostrato di aver notificato le cartelle o atti utili a interrompere il decorso della prescrizione.
Quanto al regolamento delle spese processuali, esse sono poste a carico del concessionario che non ha proceduto al recupero coattivo del credito.
P.Q.M.
Il Giudice di ... definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata solo relativamente ai crediti dovuti per canoni d'acqua;
condanna il concessionario a pagare le spese processuali che liquida in euro 43,00 per esborsi ed euro 350,00 (oltre compreso rimborso forfettario) e accessori di legge da attribuirsi all'avvocato distrattario.