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10 ottobre 2024
L'assenza di una sala di rianimazione non integra la responsabilità del medico
Se la clinica è stata autorizzata a operare, non rileva l'assenza di un reparto di terapia intensiva. Di conseguenza non è configurabile né la colpa dei sanitari né dell'azienda ospedaliera.
di La Redazione
Non è necessario il reparto di terapia intensiva per effettuare un intervento. Secondo i giudici della Cassazione, infatti, l'assenza di una sala di rianimazione non integra un'imprudenza se la clinica era stata comunque autorizzata a operare.
La controversia trae origine dalla morte di un paziente che, traferito in un altro ospedale in quanto, quello dove l'intervento era stato effettuato, non era dotato di un'unita di monitoraggio e al trattamento dei casi critici. Si instaurava, così, un procedimento penale a carico anche dei medici della clinica conclusosi con l'archiviazione, sulla base del fatto che diagnosi e intervento erano stati eseguiti in maniera corretta. Gli eredi del defunto agivano in giudizio e, mentre il Giudice di primo grado escludeva la responsabilità dei medici e della clinica, la Corte d'Appello riformava la decisione. I condannati ricorrevano quindi in Cassazione. 
Tra le censure portate nel giudizio di legittimità si esponeva la violazione dell'art. 2043 c.c., criticando la decisione di ritenere imprudente l'esecuzione dell'intervento in sede nonostante l'assenza di una sala di rianimazione. La clinica era, infatti, stata autorizzata a opera, ancorché il reparto non ci fosse. 
Gli Ermellini evidenziano come l'osservanza di una cautela specifica, nel caso ottenere l'autorizzazione agli interventi chirurgici, non esclude che la colpa possa essere integrata dalla violazione di una cautela generica, ma questa deve essere individuata. Nello specifico, se l'autorizzazione a operare era stata concessa in quanto, in caso in emergenza, il paziente potesse essere trasferito in un centro più attrezzato, va indicata quale cautela generica è stata violata, ossia per quale motivo l'ospedale si sarebbe dovuto rifiutare di effettuare l'intervento nonostante il nullaosta a farlo. Non può quindi addursi al fatto che l'imprudenza consistesse nella mera circostanza di aver operato nonostante l'assenza della sala di rianimazione, in quanto era stato comunque autorizzato. La Cassazione rimanda quindi la decisione alla Corte d'Appello.
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