Il decreto designa, all'art. 2, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgiD) quale autorità competente per l'intermediazione dei dati e stabilisce le sanzioni per le violazioni del Regolamento (UE) 2022/868.
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Compito dell'AgID sarà quello di svolgere la propria attività in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell'esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione e in conformità agli ulteriori requisiti di cui all'art. 26 del Regolamento. |
- stabilire, insieme alle altre autorità competenti, disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati e fornire le informazioni necessarie agli interessati sul riutilizzo dei loro dati;
- monitorare e controllare la conformità dei fornitori di servizi di intermediazione ai requisiti del capo III del Regolamento;
- controllare la conformità delle organizzazioni per l'altruismo dei dati alle prescrizioni del capo IV del Regolamento;
- assistere gli enti pubblici nella concessione o nel rifiuto dell'accesso ai dati di cui all'art. 3, paragrafo 1, e garantire l'accesso ai dati per il riutilizzo, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2;
- pperare come sportello unico, estendendo le funzioni del punto d'accesso garantito dal catalogo nazionale dei dati aperti.
- violazione degli obblighi relativi al trasferimento di dati non personali a Paesi terzi;
- violazione dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati;
- violazione delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati;
- violazione delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati.
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Le sanzioni pecuniarie variano da 10.000 a 100.000 euro, o, per le imprese, fino al 6% del fatturato mondiale annuo dell'anno precedente. |