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3 ottobre 2024
Via libera dal Governo al Decreto Flussi

Il Decreto Legge approvato in Consiglio dei Ministri introduce «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».

di La Redazione

Si è svolto ieri a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri n. 98. Di seguito le principali novità.

Decreto Flussi

Il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».

Il Capo I del provvedimento integra la disciplina dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita con il D.P.C.M. del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.
Al fine di semplificare e accelerare le procedure di ingresso, rendendole al contempo più sicure, il D.L. prevede una serie di interventi tra cui:

  • precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro;
  • svolgimento nel corso dell'anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
  • obbligo di conferma dell'interesse all'assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
  • obbligo di elezione di domicilio digitale per ildatore di lavoro, e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l'immigrazione;
  • inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
  • limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività;
  • possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
  • possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  • mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi.

Il Capo II riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del TU dell'immigrazione, alle quali è esteso l'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale.
In queste ipotesi, in caso di scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.
Le misure di protezione previste dal D.L. n. 83/2002 a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; viene esteso anche il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all'emersione del suddetto reato e all'individuazione dei responsabili.

Il Capo III prevede che «i piloti degli aeromobili o droni che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerca finalizzata al soccorso in mare hanno l'obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l'ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area e i centri di coordinamento degli Stati costieri responsabili delle aree contigue».

Sono previsti specifici obblighi di collaborazione e cooperazione per lo straniero richiedente asilo ai fini dell'accertamento della propria età, identità, cittadinanza nonché ai paesi in cui ha soggiornato e transitato, l'obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione, il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi.
Un mediatore culturale potrà assistere lo straniero nel corso delle operazioni, il cui verbale è trasmesso per la convalida al giudice di pace competente, che si pronuncia entro 48 ore.

Il Capo IV detta disposizioni processuali. In particolare, introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero adottati dalle sezioni specializzate innanzi alla Corte d'Appello attraverso lo strumento del reclamo. Esso è trattato in camera di consiglio ed è definito con decreto entro 60 giorni.
È ridotto da 14 a 7 giorni il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera. Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.
È possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata.

Governance europea dei dati

Via libera in esame definitivo ad un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Il regolamento disciplina le modalità di condivisione dei dati pubblici su base volontaria senza imporne la condivisione; restano ferme le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di controllo del trattamento dei dati medesimi.

Stupefacenti e sostanza psicotrope

È stato inoltre approvato in esame definitivo un decreto legislativo per l'adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. n. 309/ 1990, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra Comunità e i Paesi terzi.

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