Svolgimento del processo
1.con sentenza n. 281/2019, il Giudice di Pace di Rovigo rigettava parzialmente (limitandosi a ridurre la sanzione al minimo edittale) il ricorso presentato da L.B. contro undici verbali ad essa notificati dal Comune di Loreo, per violazione dell’art. 126 bis comma 2 c.d.s., per non avere fornito alla PA, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo di sua proprietà, siccome sanzionato per un’infrazione al codice della strada, senza che fosse stato identificato l’autore della violazione;
2.decidendo sull’impugnazione di L.B., il Tribunale di Rovigo, nella resistenza del Comune di Loreo, respingeva l’appello e compensava le spese del grado, così motivando:
(i)in accordo con l’esegesi dell’art. 126 bis comma 2 c.d.s. fornita dalla Cassazione, si sarebbe dovuta ritenere corretta la decisione del primo giudice che aveva confermato i verbali impugnati nonostante che i verbali ad essi propedeutici fossero stati (prima sospesi e, quindi) dichiarati viziati per carenza di motivazione;
ciò comportava l’assorbimento delle censure dell’appellante in punto di omessa considerazione, da parte del Giudice di Pace, della successiva dichiarazione di nullità dei verbali che ne costituivano il presupposto e di violazione del diritto di difesa della persona sanzionata;
(ii)doveva considerarsi inammissibile e, comunque, infondato il motivo di appello concernente l’asserito vizio di notificazione dei verbali impugnati per avere il Comune esternalizzato ad una società privata il relativo servizio senza specificare i compiti demandati a tale società;
(iii) inammissibile ex art. 345 c.p.c. era la documentazione prodotta dal Comune; documentazione del resto irrilevante per l’inammissibilità del connesso motivo di appello, formulato in maniera astratta e non funzionale alla modifica della pronuncia di primo grado;
(iv) detto motivo di gravame era anche infondato.
Infatti, era pacifico che Poste Italiane aveva notificato i verbali contestati: le buste recapitate recavano il logo di Poste Italiane e la dicitura “servizio notificazioni atti giudiziari/amministrativi”; il Comune di Loreo aveva depositato copia degli avvisi di accertamento dai quali si evinceva con chiarezza che il procedimento notificatorio era stato effettuato da Poste Italiane.
Infine, dall’esame dei verbali notificati non era possibile desumere alcuna attività di partecipazione del soggetto privato alla formazione del contenuto dei verbali stessi, nei quali era indicato l’agente accertatore ed era riportata l’attività dal medesimo svolta, trasfusa nel documento che successivamente era stato imbustato e notificato;
3.L.B. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, corredati di inutili quesiti di diritto (ormai da tempo non più necessari a seguito dell’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c.).
Il Comune di Loreo ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria in prossimità della camera di consiglio.
Motivi della decisione
1.il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, nonché la violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., per non avere il giudice d’appello dichiarato nulli o, comunque, invalidi i verbali per la violazione dell’art. 126 bis comma 2 c.d.s. sebbene i verbali di accertamento della violazione che ne costituiva il presupposto (emessi per la violazione del superamento dei limiti di velocità) fossero stati annullati in sede giurisdizionale per difetto di motivazione;
2.il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile la documentazione spontaneamente prodotta in giudizio dal Comune di Loreo, avente contenuto confessorio in quanto idonea a dimostrare che un soggetto privato aveva attivamente partecipato alla redazione e al trattamento dati all’interno del gestionale in dotazione alle forze dell’ordine, pur essendo le relative procedure appannaggio esclusivo di chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale;
3.il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: si lamenta che, a causa della mancata ammissione della documentazione che il Comune di Loreo intendeva produrre, il Tribunale di Rovigo non ha avuto modo di apprezzare che la omissis Spa non aveva svolto soltanto attività materiali di imbustamento, ma aveva curato direttamente l’attività di notificazione dei verbali di contestazione, attività che, a norma del codice della strada, non può essere demandata a un agente privato;
4.il primo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimento degli altri due motivi;
4.1.il Tribunale di Rovigo ha respinto la tesi dell’appellante in base alla quale, nel caso in cui venga proposto ricorso giurisdizionale (come nella specie) o amministrativo avverso il verbale presupposto, l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente sancito dall’art. 126 bis comma 2 c.d.s. dovrebbe ritenersi sospeso fino alla definizione dei ricorsi presentati contro il verbale presupposto per la stretta connessione tra il verbale presupposto stesso e la violazione di cui all’art. 126 bis comma 2 del codice della strada.
La decisione qui impugnata è in linea con il filone giurisprudenziale (così Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018) secondo cui «In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito». Il Collegio, che non concorda con l’impostazione del giudice di merito, avallata dal menzionato precedente di questa Corte, ritiene che sia preferibile e che debba essere ribadito il più recente indirizzo sezionale (Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 3/08/2022) secondo cui «In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione».
Altra più recente pronuncia - Sez. 2, Sentenza n. 3022 del 1° febbraio 2024 - nel dipanare il contrasto tra gli indirizzi sopra delineati, perseguendo il dichiarato obiettivo di dare continuità a Cass. n. 24012/2022 (già richiamata dall’ordinanza interlocutoria n. 22874/2023), ha messo in risalto che (punto 2.3. della sentenza) «la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua».
Nel caso in esame, dunque, il giudice del rinvio riesaminerà la fattispecie concreta attenendosi all’appena enunciato principio di diritto e, pertanto, dovrà escludere le violazioni dell’art. 126 bis comma 2 c.d.s. correlate a verbali definitivamente annullati in sede giurisdizionale o amministrativa;
5.in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti i rimanenti, la sentenza è cassata, con rinvio al Tribunale di Rovigo, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rovigo, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.