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L'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (norme abrogate dal D.Lgs. n. 36/2023) prevede che le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. |
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La disposizione introduce un temperamento alla regola generale del Codice previgente secondo il quale la dichiarazione di insolvenza o la pendenza della relativa procedura integrava un evento determinante la perdita di un requisito di ordine generale, attraverso la previsione secondo la quale anche l'impresa insolvente, ricorrendone determinati presupposti, può partecipare alle gare d'appalto o continuare ad eseguire un contratto già stipulato. |
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Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che sul primo quesito, la risposta è positiva, visto l'art. 110, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016. La risposta al secondo quesito è negativa; l'interpello deve essere posto progressivamente, in ossequio al dettato legislativo, con possibilità di interpellare gli operatori economici che seguono in graduatoria solo in caso di rifiuto del precedente interpellato. Anche la risposta al terzo quesito è negativa. Invero, vi è l'obbligo per la stazione appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento, né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell'ordine di classificazione dei concorrenti. |