
Con il messaggio in esame, l'INPS riepiloga le modalità operative e fornisce le istruzioni contabili con riferimento all'incentivo introdotto dall'art. 28 del c.d. decreto Lavoro.
Con il comma 1 dell'art. 28 del c.d. decreto Lavoro è stato istituito il Fondo volto a promuovere e a valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità under 35, coinvolgendoli direttamente nelle varie attività statutarie e imprenditoriali di Enti del Terzo settore, organizzazioni di
In attuazione della suddetta disposizione è stato adottato il Decreto interministeriale del 27 giugno 2024 contenente le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, oltre alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande.
Infine, l'8 ottobre 2024 è stata firmata la Convenzione disciplinante la collaborazione tra il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Ministero del Lavoro e l'INPS con la quale sono state stabilite le altre modalità per l'istruttoria delle domande, per l'erogazione del contributo e per lo svolgimento delle procedure di controllo (anche postume).
Con il
Anzitutto, l'Istituto ricorda chi può beneficiare del contributo:
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Le istanze possono essere presentate dai soggetti suindicati entro il 31 ottobre e devono essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva contenente i dati elencati al paragrafo 1. |
L'erogazione del contributo avviene previa verifica da parte dell'INPS delle seguenti condizioni:
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Una volta svolte le verifiche, l'INPS trasmette al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione concernente l'elenco delle istanze ritenute ammissibili. In caso di carenza di elementi formali e/o in presenza di irregolarità, l'INPS trasmetterà apposita comunicazione all'ente interessato con richiesta di regolarizzazione entro 10 giorni.
Fermo restando che il contributo spetta in virtù del numero dei lavoratori assunti ai sensi della L. n. 68/1999 a tempo indeterminato o il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato, il suo importo non può superare il massimale degli aiuti de minimis e il limite massimo è pari a 6.315.825,00 euro.
A tal proposito, il comma 5 dell'art. 2 della Convenzione stabilisce che
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il contributo è erogato in misura pari a 12mila euro una tantum per ciascuna assunzione effettuata e in misura pari a 1.000 euro per ogni mese per ciascun assunto dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Da tale data in poi, è erogato il contributo una tantum pari a 12mila euro e la quota mensile per il mese di assunzione. |
L'erogazione del contributo èa carico dell'INPS ed avviene entro il 31 dicembre 2024 tramite accredito sul conto corrente indicato dall'istante. Successivamente, l'Istituto procederà ad effettuare i controlli a campione in misura non inferiore al 10% dei beneficiari, i quali riceveranno apposito avviso tramite PEC.