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Motivi della decisione
Occorre in primo luogo evidenziare che, introducendo il presente giudizio, parte opponente ha eccepito l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace, attesa l’estensione della competenza di quest’ultimo a seguito della cd riforma Cartabia e la sorte dell’importo ingiunto, per euro 8.234,00.
A fronte di ciò, parte opposta, costituitasi in giudizio, non ha contestato la competenza per valore del Giudice di Pace, per come eccepito da controparte, per come conseguente alla cd riforma Cartabia, alla data di deposito del ricorso in sede monitoria, oltre che all’importo oggetto di ingiunzione.
Parte opposta ha quindi richiesto, nelle proprie conclusioni, innanzi tutto la rimessione delle parti innanzi al Giudice di Pace competente per valore.
All’esito dell’eccezione formulata e della espressa non contestazione della stessa, deve quindi ritenersi l’incompetenza del Tribunale e la conseguente competenza per valore del Giudice di Pace, e ciò anche tenuto conto della somma oggetto di ricorso in sede monitoria e della data di deposito dello stesso.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione (C.C. 15988/23).
A ciò consegue, sulla base dei citati principi giurisprudenziali, che nella presente sede debba essere dichiarata l’incompetenza per valore del Tribunale, con conseguente revoca del decreto opposto e liquidazione delle spese di lite, come in dispositivo, in favore dell’opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Dichiara la propria incompetenza per valore e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
II. Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente, liquidate in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 700,00 per la fase di studio ed euro 500,00 per la fase introduttiva, oltre accessori come per legge.