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5 novembre 2024
L’allontanamento ingiustificato non comporta la revoca immediata delle misure di accoglienza
Il TAR ha stabilito che un singolo allontanamento ingiustificato dal centro di accoglienza non basta per revocare automaticamente le misure di accoglienza. Nel caso di due migranti allontanatisi per una notte, il Tribunale ha chiarito che la revoca immediata è giustificata solo se emerge un'intenzione di abbandono definitivo.
di La Redazione
Nel caso di specie, due persone hanno impugnato i provvedimenti con cui la Prefettura ha revocato loro le misure di accoglienza, poiché si erano allontanati senza permesso dalla struttura dove erano ospitati per la notte di Capodanno.
La Prefettura ha considerato il loro allontanamento come ingiustificato, sottolineando che il motivo era di natura personale e non necessario.
Tuttavia, i ricorrenti sostengono che la loro assenza è stata breve e non giustificava una misura così drastica come la revoca dell'accoglienza. Ritengono inoltre che la decisione della Prefettura sia in contrasto con i criteri di proporzionalità previsti dalla normativa europea, che impone di garantire sempre un tenore di vita dignitoso e l'accesso all'assistenza sanitaria. 
Inizialmente, le loro richieste di sospensione dei provvedimenti di revoca sono state respinte dal TAR, ma il Consiglio di Stato, in seguito, ha accolto le loro istanze cautelari, affermando che non vi era alcuna intenzione di abbandono definito della struttura, requisito fondamentale per giustificare la revoca non discrezionale della misura di accoglienza. Inoltre, il Consiglio di Stato, ha espresso dubbi sula compatibilità tra la normativa nazionale, che applica la revoca in caso di allontanamento senza autorizzazione, e le direttive europee.
A seguito della decisione cautelare del CdS, la Prefettura ha ripristinato le misure di accoglienza in favore dei ricorrenti, ma la questione è rimasta aperta per la decisione di merito. 
Durante l'esame di merito, il TAR ha analizzato il concetto di “abbandono” e “allontanamento ingiustificato” all'interno del quadro normativo italiano ed europeo, rilevando che, per giustificare una revoca immediata e non discrezionale delle misure di accoglienza, l'abbandono dovrebbe riflettere una volontà definitiva di rinunciare all'accoglienza, cosa che non riscontra nel caso in esame. 
Il TAR ha inoltre osservato che la normativa italiana prevede comunque che qualsiasi revoca debba essere motivata, richiedendo una valutazione specifica dell'ipotesi di abbandono. 
Questo significa che un singolo allontanamento ingiustificato non può di per sé determinare una revoca immediata, se non accompagnato da altre violazioni o da comportamenti che riflettano un intento di abbandono.
Pertanto, in conclusione il TAR Toscana, con sentenza n. 1154, ha accolto i ricorsi e annullato i provvedimenti di revoca della Prefettura.
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