Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
6 novembre 2024
Codice Rosso: i percorsi di recupero non sono retroattivi, ma la loro applicazione rende la pena legittima
Il comma 5 dell'articolo 165 c.p., introdotto dal Codice Rosso, non può essere applicato a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, se il giudice sbaglia e lo applica ugualmente, la questione non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità, non venendo in rilievo un caso di illegalità della pena.
di La Redazione

attenzione

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla partecipazione del condannato per stalking ai corsi di recupero per gli autori di reati di cui all'art. 612-bis c.p. anche se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso)?

Il Codice Rosso ha introdotto delle novità normative, tra cui l'aggiunta del c. 5 all'art. 165 c.p., con cui si prevede che, nei casi di condanna per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., la sospensione condizionale della pena venga obbligatoriamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
Poiché gli obblighi stabiliti dalla norma sopra citata incidono negativamente sull'afflittività della sanzione, aggravandola, essa, per il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, non può essere applicata retroattivamente
Nel caso oggetto d'esame, all'attuale ricorrente, condannato per stalkinge diffamazione ai danni della ex moglie, era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a uno specifico percorso di recupero presso un'associazione. Tuttavia, i fatti contestati all'imputato sono stati commessi prima dell'entrata in vigore delle modifiche peggiorative introdotte dall'art. 165, c. 5 della L. n. 69/2019.
Per questo motivo, in sede di legittimità il ricorrente eccepisce in divieto di retroattività della legge penale sfavorevole.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 40505/2024, conferma il fatto che la disposizione introdotta dall'art. 6, c. 1 della L. n. 69/2019, che ha aggiunto il c. 5 all'art. 165 c.p. non poteva essere applicata al caso, come quello di specie, di chi ha commesso il reato prima della sua entrata in vigore.
Nonostante ciò, l'erronea applicazione di tale disposizione, che implica un trattamento sanzionatorio complessivamente deteriore rispetto a quello che era in vigore al momento della commissione del reato, non determina l'illegalità della pena inflitta in concreto e, pertanto, se non eccepita nei motivi di appello, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
La Cassazione, infatti, precisa che non è possibile dedurre per la prima volta, in sede di legittimità, la questione relativa all'erronea applicazione dell'art. 165, c. 5, c.p. a fatti commessi prima della sua entrata in vigore e, per tale motivo, il ricorso deve essere rigettato.
Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?