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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27/12/2023, ... proponeva opposizione avverso i verbali di contestazione nn. M37125/2023 e M37256/2023, emessi dalla ... del Comune di ... notificato il 16/12/2023, con i quali gli veniva contestata la plurima violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S.
Assumeva, parte opponente, la violazione dell'art. 61 L. n. 120/2010, la mancata contestazione immediata, l'inattendibilità del rilevamento per la compresenza di più veicoli, la carenza prescritta segnaletica, l'illegittimità del verbale ex artt. 4 della L. 168/02 e 142 C.d.S., la carenza di legittimazione della ... di ... l'assenza di regolare taratura del rilevatore “... T-... V 2.0”, la mancanza di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, nonché la nullità formale dei verbali di accertamento impugnati.
Concludeva, il ricorrente, chiedendo l'annullamento dei verbali opposti.
Si costituiva in giudizio il Comune di ... il quale assumeva l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito di trattazione scritta, veniva decisa con dispositivo di sentenza depositato telematicamente in data 10/10/2024.
Il ricorso trova accoglimento.
Ed invero, va rilevata la mancanza di prova alcuna in ordine alla effettiva omologazione dell'apparecchiatura utilizzata dall'organo accertatore per il rilevamento elettronico della velocità, risultandone la sola approvazione da parte del Ministero delle ... e dei ... E' appena il caso di osservare che, nel sistema delineato dal vigente codice della strada, la procedura di omologazione è procedura distinta da quella di approvazione, atteso che, se pur all'art. 192, comma 1, d.p.r. 495/1992 (regolamento esecuzione codice della strada) sembra sia stabilita una equiparazione, mediante la congiunzione disgiuntiva “o”, tra omologazione e approvazione dei prototipi di segnali, dispositivi, apparecchiature, mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, nonché di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, al comma 2 del medesimo articolo viene, invece, previsto che “l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”.
Appare evidente che l'omologazione costituisce una procedura più stringente, riservata non solo alla verifica delle prescritte caratteristiche tecniche dell'oggetto, bensì anche alla verifica della efficacia dello stesso, da acclarare anche mediante prove e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che inducono a rapportare tale specifica procedura alle apparecchiature la cui precisione è essenziale per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione.
Conferma di quanto sopra rilevato proviene dalla lettura dell'art. 142, comma 6, C.d.S., a mente del quale “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (e, pertanto, osserva il giudicante, non semplicemente approvate), anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (…)”.
E' da rilevare, inoltre, conformemente all'insegnamento recentemente espresso dal Giudice di legittimità, che “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo, a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie, le circolari ministeriali che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo” (cfr., in tal senso, in motivazione, Cass. civ., Sez. II, Ord. 18/04/2024, n. 10505; id., da ultimo, Cass. 26/07/2024, n. 20913).
Per quanto osservato, non potendosi utilizzare nei confronti di parte ricorrente le risultanze dei rilevamenti della velocità effettuati con l'ausilio di strumentazione tecnica non conforme alla normativa vigente, risulta necessitata l'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 7, comma 10, D. Lgs. 150/2011, secondo cui “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Ogni ulteriore motivo di ricorso rimane assorbito.
La regolamentazione delle spese del giudizio segue la soccombenza, previa valutazione dei parametri generali di cui all'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice di ... definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla in toto i verbali di contestazione nn. M37125/2023 e M37256/2023, emessi dalla ... del Comune di ...
2. Condanna il Comune di ... in persona del ... pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, ... delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 243,00, di cui € 43,00 per spese documentate ed € 200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.