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Il contenzioso. Tizio proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione di norme del C.d.s., elevato per la violazione dell'art. 142 comma 8 perché alla guida della vettura circolava a velocità superiore al limite consentito. Chiedeva l'annullamento del verbale opposto deducendo la mancata indicazione del decreto quale specificazione in esso del tratto di strada in cui insiste l'autovelox e, quindi, la non conformità della segnaletica all'art. 142 comma 6-bis c.d.s. ed agli artt. 77 e 80 della Legge n. 120 dell'11/09/2020. |
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In argomento, si osserva che l'art. 142, commi 2, c.d.s prevede che entro i limiti massimi indicati dal comma 1, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. |
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In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertate mediante autovelox su strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, l'indicazione del decreto prefettizio costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento. (Cass. n. 24124/2018 - Cass. n. 21603/2021). La sua mancanza, ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa, impedendo, in particolare, al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, garantito dall' |
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Secondo il giudicante, in adesione alla giurisprudenza della S.C., tale carenza non era rimediabile nella fase eventuale di opposizione, poiché le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata possono essere desumibili solo da detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile. Di conseguenza il vizio di legittimità non viene meno con la produzione del decreto prefettizio, da parte del Comune, nel giudizio (Cassazione civile ordinanza n. 8690/2023). Premesso ciò, nel caso in esame, nel verbale opposto si faceva riferimento solo ad una indicazione sintetica. Solo con le controdeduzioni depositate veniva chiarito che l'esonero dall'obbligo della contestazione immediata della violazione era autorizzata con un decreto depositato dall'Ente opposto; dovendosi ritenere, pertanto, che l'incompleta indicazione del decreto prefettizio aveva sicuramente leso il diritto di difesa del ricorrente. |
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 07/04/2023, ... proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione di norme del c.d.s., recante il N. V/25687A/2023, ... n. 3411/2023 del 01/01/2023, elevato per la violazione dell'art. 142 comma 8 del c.d.s., perché alla guida della vettura targata ... in transito sulla SS 115 altezza km 39+ 200 circolava a velocità superiore al limite consentito.
Chiedeva l'annullamento del verbale opposto deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 4, c. 1 e 2 della legge 168/2002 in relazione agli artt. 2 e 201, c. 1 bis c.d.s.; 2) Mancata indicazione del ... - ... specificazione in esso del tratto di strada in cui insiste l'autovelox - ... qualificazione della strada; 3) Non conformità della segnaletica all'art. 142 comma 6 bis c.d.s. ed agli artt. 77 e 80 della legge n. 120 dell'11/09/2020.
Fissata con decreto la comparizione delle parti, si costituiva il Comune di ... a mezzo della ... di ... depositando scritto difensivo e documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con la produzione documentale offerta dalle parti, quindi all'udienza del 11/06/2024, sulle conclusioni delle stesse, veniva trattenuta in decisione dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e se ne deve disporre l'accoglimento.
Il ricorrente fra i motivi di opposizione ha dedotto l'illegittimità del verbale di contestazione opposto stante la mancata precisa indicazione, nel predetto verbale, del decreto prefettizio che ha autorizzato l'installazione dell'autovelox fisso ...n ... matricola n. 2022.0040, sulla strada statale 115, proprio nel tratto all'altezza del Km 39+200.
Rilevava, infatti, che nel verbale di accertamento si fa riferimento ad un generico decreto della ... del 16/08/2002, senza null'altro aggiungere.
Pertanto evidenziava che sulle strade diverse da “autostrade” e strade “extraurbane principali”, come nel caso di specie, trattandosi di una strada statale, l'uso dell'autovelox è possibile solo con contestazione immediata della violazione.
Ciò detto, non è contestato ed è pacifico che nel tratto di strada in questione, caratterizzato da pericolosità, traffico, od altre circostanze particolari, il ... può autorizzare con apposito decreto l'uso dell'... in assenza di contestazione immediata.
L'art. 49 comma 5 undecies della L. 120/2020, infatti, ha modificato l'art. 4 del D.L. 121 del 20/06/2002, convertito con modificazioni dalla L. 168 del 01/08/2002, il quale prevedeva che il ... con proprio decreto, poteva autorizzare l'impiego dell'autovelox fisso, con esonero dall'obbligo della contestazione immediata della violazione, nelle strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, a carreggiate separate. Successivamente alla modifica apportata dal citato art. 49 comma 5 undecies L. 120/2020, il ... con proprio decreto, può estendere la predetta autorizzazione a tutte le tipologie di strade e, quindi, anche alle strade secondarie e alle strade urbane a scorrimento.
In linea con la giurisprudenza della S.C. deve, comunque, aderirsi al principio secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertate mediante autovelox su strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, l'indicazione del decreto prefettizio costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento. (Cass. N. 24124/2018 - Cass. N. 21603/2021).
La sua mancanza, “ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa, impedendo, in particolare, al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, garantito dall'art. 22 della L. 241/1990” (Cassazione civile ordinanza n. 8690 del 28/03/2023).
In adesione alla giurisprudenza della S.C., pertanto, deve rilevarsi che tale carenza “non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione”, poiché le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata possono essere desumibili solo da detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile.
Di conseguenza il vizio di legittimità non viene meno con la produzione del decreto prefettizio, da parte del Comune, nel giudizio (Cassazione civile ordinanza n. 8690/2023).
Nel caso de quo nel verbale opposto si fa riferimento solo a “... del 16/08/02 Int.. ... 07.01.03 - 20.04.07 D.L. 30.04.92”.
Solo con le controdeduzioni depositate dalla ... di ... viene chiarito che l'esonero dall'obbligo della contestazione immediata della violazione è autorizzata con “... del ... di ... 390/bis72002/... Traff.”; dall'esame del predetto decreto depositato in atti dall'Ente opposto, si evince, altresì, che in realtà l'autorizzazione è stata concessa con decreto ... N. 390/bis/2002/... Traff del 07/01/2003, dovendosi ritenere, pertanto, che la incompleta indicazione del decreto prefettizio abbia sicuramente leso il diritto di difesa del ricorrente.
Negli scritti difensivi dell'Ente opposto viene evidenziato che il predetto provvedimento, tuttora vigente, deve ritenersi coerente con le norme di legge vigenti in materia; non può non rilevarsi, tuttavia, che nel predetto decreto 390/bis/2002 il ... autorizza l'installazione dei dispositivi di controllo - autovelox - anche nelle strade urbane, facendo riferimento solo all'art. 4 del D.L. 121 del 20/06/2002, convertito con L. 168 del 01/08/2002, che autorizzava l'impiego di autovelox fissi, con esonero della contestazione immediata della violazione, solo su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento a carreggiate separate, non potendo, per ovvii motivi, fare riferimento al successivo art. 49 comma 4 undecies della L. 120 del 2020, che avrebbe autorizzato l'uso dell'autovelox, anche nelle strade urbane, con esonero della contestazione immediata, solo 18 anni dopo.
Deve rilevarsi, infine, che al fine di verificare l'esistenza del regolare decreto prefettizio di autorizzazione, l'odierno ricorrente ha presentato istanza di accesso formale agli atti amministrativi alla ... di ... e al ... di ... richiesta che, tuttavia, non ha sortito alcuna valida risposta.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Giudice di ... definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ... nei confronti di ... ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna l'Ente opposto alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano in complessivi € 300,00 di cui € 43,00 per spese, oltre accessori di legge.