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13 novembre 2024
Indennità per azione di accessione ex art. 936 c.c.: da quando decorre la prescrizione di tale diritto?

Essa inizia a decorrere dopo sei mesi dall'incorporazione. Infatti, l'obbligo di pagamento non sorge dal rilascio dell'immobile edificato sul fondo altrui, ma dal momento in cui il proprietario non può più esercitare lo ius tollendi.

di La Redazione

La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento di un indennizzo di 250mila euro per un fabbricato sistemato dall'attrice, a sue spese, su un fondo di proprietà dei convenuti, e da essi acquistato per accessione.

I convenuti si costituirono in giudizio eccependo la prescrizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, spiegando a loro volta domanda riconvenzionale volta al riconoscimento del risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione del fondo.

Giunti in Cassazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché i Giudici di merito non avevano deciso sulla base delle prove proposte dalle parti.

Per la Cassazione il motivo è fondato. In via preliminare la Corte ripercorre l'art. 936 c.c., il quale stabilisce che:

legislazione

  • «quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle (primo comma)»;
  • «se il proprietario preferisce ritenerle deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore recato al fondo”, salvo che dette costruzioni e opere siano state fatte a sua scienza e senza opposizione o siano state fatte dal terzo in buona fede, restando in tal caso preclusa la facoltà del proprietario di chiederne la rimozione (quarto comma)».

Tale disposizione non deroga al principio dell'accessione, in base al quale «il proprietario del suolo acquista la proprietà delle costruzioni fatte su di esso da un terzo con materiali propri, e non riconosce, quindi, né attribuisce al terzo alcuna possibilità di acquistare la proprietà del suolo sul quale ha indebitamente costruito, ma gli riconosce soltanto, nelle ipotesi previste dal quarto e dal quinto comma, la possibilità, rispettivamente, di ottenere l'attribuzione del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera o dell'aumento di valore arrecato al fondo (diritto all'indennizzo) e di sottrarsi all'onere di provvedere alla rimozione a sue spese dell'opera eseguita su suolo altrui (obbligo di ottemperare allo ius tollendi)».

Il proprietario può invece scegliere tra la ritenzione delle opere e l'esercizio dello ius tollendi entro sei mesi dalla notizia dell'incorporazione, «al fine di non rendere la di lui condizione del tutto dipendente dal fatto più o meno arbitrario del terzo, salvo che le opere siano state eseguite a sua scienza e senza opposizione o in buona fede».

Da ciò si desume che, da un lato il proprietario del fondo acquista la proprietà delle costruzioni o piantagioni fin dal momento in cui esse vengono dal terzo eseguite con materiali propri, e dall'altro lato il diritto di credito sorge, in capo ad esso, una volta che non può più essere esercitato lo ius tollendi, in quanto sono decorsi i sei mesi concessi dalla norma o per essere detto diritto inibito dall'essere state eseguite, le opere considerate, a scienza del proprietario e senza opposizione da parte sua o in buona fede.

Pertanto, il termine prescrizionale per far valere questo diritto decorre da tale momento e non dal rilascio del bene, «trovando esso titolo nel vantaggio economico che da detta costruzione od opera deriva al proprietario del fondo».

Sbagliano dunque i Giudici di merito nel caso in esame a far decorrere il termine dalla data di rilascio del bene.

Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso con ordinanza n. 29134 del 12 novembre 2024.

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