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13 novembre 2024
L’infortunio occorso nel c.d. tempo di viaggio è indennizzabile perché in itinere

Non si tratta infatti di un infortunio accaduto durante il tragitto casa-lavoro, ma si colloca all’interno dell’orario di lavoro perché postula uno spostamento del lavoratore che segue la sua presentazione presso la sede aziendale, come da richieste del datore di lavoro.

di La Redazione

Il Tribunale di Udine rigettava la domanda del lavoratore tesa a fare accertare la natura indennizzabile del suo infortunio, qualificandosi come infortunio in itinere.
A seguito di gravame, la Corte d’Appello confermava la decisione, per cui il lavoratore si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando il fatto che i Giudici avrebbero dovuto qualificare l’infortunio a lui occorso come infortunio sul lavoro, essendo avvenuto nelle more dello svolgimento dell’attività di lavoro e , nello specifico, nel c.d. tempo di viaggio, e non durante il tragitto casa-lavoro.

Con l’ordinanza n. 28249 del 5 novembre 2024, la Cassazione dichiara fondato il suddetto motivo di ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui:

ildiritto

«Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa».

Nel caso in esame, il ricorrente era giunto sul luogo di lavoro con mezzi propri e poi si sarebbe spostato verso il cantiere, uno spostamento che si colloca dunque all’interno dell’orario di lavoro e che è quindi funzionale allo svolgimento della prestazione.
Ciò che va accertato, in definitiva, è se la condotta del lavoratore sia stata abnorme nel contesto in cui è stata considerata al punto da elidere il nesso eziologico con lo svolgimento dell’attività di lavoro.
Non resta allora che cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Giudice di secondo grado.

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