Non si tratta infatti di un infortunio accaduto durante il tragitto casa-lavoro, ma si colloca all’interno dell’orario di lavoro perché postula uno spostamento del lavoratore che segue la sua presentazione presso la sede aziendale, come da richieste del datore di lavoro.
Il Tribunale di Udine rigettava la domanda del lavoratore tesa a fare accertare la natura indennizzabile del suo infortunio, qualificandosi come infortunio in itinere.
A seguito di gravame, la Corte d’Appello confermava la decisione, per cui il lavoratore si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando il fatto che i Giudici avrebbero dovuto qualificare l’infortunio a lui occorso come infortunio sul lavoro, essendo avvenuto nelle more dello svolgimento dell’attività di lavoro e , nello specifico, nel c.d. tempo di viaggio, e non durante il tragitto casa-lavoro.
Con l’ordinanza n. 28249 del 5 novembre 2024, la Cassazione dichiara fondato il suddetto motivo di ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui:
«Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa». |
Nel caso in esame, il ricorrente era giunto sul luogo di lavoro con mezzi propri e poi si sarebbe spostato verso il cantiere, uno spostamento che si colloca dunque all’interno dell’orario di lavoro e che è quindi funzionale allo svolgimento della prestazione.
Ciò che va accertato, in definitiva, è se la condotta del lavoratore sia stata abnorme nel contesto in cui è stata considerata al punto da elidere il nesso eziologico con lo svolgimento dell’attività di lavoro.
Non resta allora che cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Giudice di secondo grado.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 7.11.2017 n. 334, la Corte d'Appello di Trieste respingeva il gravame di A.A., avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva rigettato la domanda di quest'ultimo nei confronti dell'Inail, volta a far accertare e dichiarare la natura indennizzabile dell'evento occorsogli, come infortunio "in itinere".
La Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non riconosceva la natura indennizzabile dell'infortunio.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, A.A. propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre l'Inail resiste con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 comma 1 e 3 del D.P.R. n. 1124/65, degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c. e del principio della qualificazione ex officio della fattispecie a prescindere da quella operata negli atti di causa, perché il giudice del gravame avrebbe dovuto qualificare l'evento infortunistico occorso al sig. A.A., come un infortunio sul lavoro, tutelabile ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/65, essendo avvenuto durante lo svolgimento di attività lavorativa (cd. tempo di viaggio) e non durante il percorso per recarsi dal luogo di abitazione al lavoro, escludendone l'indennizzabilità.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa" (Cass. n. 17511/10, 5701/04).
Nella specie, il lavoratore era giunto sul luogo di lavoro, avendo raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed era a disposizione del datore di lavoro. Lo spostamento verso il cantiere, era uno spostamento all'interno dell'orario di lavoro e funzionale per lo svolgimento delle mansioni che gli erano richieste dal datore di lavoro, il quale doveva sorvegliare per prevenire condotte imperite pertanto, ciò che va accertato è se, in tale contesto (e non invece nel contesto di un infortunio in itinere) sia stata posta in essere o meno, da parte di A.A., una condotta abnorme idonea ad elidere il nesso eziologico con lo svolgimento dell'attività lavorativa sopra indicata (va rilevato che la Corte d'Appello, da parte sua, si è attestata su un giudizio di imprudenza, cfr. p. 11 della sentenza impugnata).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione.