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15 novembre 2024
Adozione perfezionata all’estero: la sentenza straniera è automaticamente riconosciuta in Italia?

Con il decreto del 5 novembre 2024, il Tribunale per i Minorenni di Trento dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento in Italia della sentenza di adozione emessa dalle autorità competenti boliviane ai sensi dell'art. 36, comma 4, L. n. 184/1983. Vengono, inoltre, fornite importanti precisazioni sulla nozione di ordine pubblico internazionale, sul best interest of the child, nonché sulla procedura di riconoscimento automatico delle sentenze straniere.

di La Redazione

Il caso

Protagonista della vicenda è un uomo in possesso della doppia cittadinanza, italiana e boliviana, che chiede al Tribunale per i Minorenni di Trento il riconoscimento della sentenza con cui le autorità competenti boliviane avevano accolto la sua richiesta di adozione della minore nata da una precedente relazione della moglie (cittadina boliviana). La piccola, infatti, considerava l'istante come suo padre a tutti gli effetti, non avendo mai intrattenuto rapporti con il padre biologico che la aveva abbandonata sostanzialmente dalla nascita e la cui responsabilità genitoriale era stata dichiarata estinta dai giudici boliviani nel 2020.

ildiritto

La quaestio iuris sottoposta all'attenzione del Tribunale per i minorenni di Trento riguarda quindi la riconoscibilità in Italia di una sentenza di adozione emessa all'estero.

Adozione perfezionata all’estero: quale giudice è competente?

Presupposto di partenza è che l'adozione del caso concreto è assimilabile, sul piano interno, al genus dell'adozione in casi particolari e, nello specifico, a quella prevista dalla lett. b) dell'art. 44 L. n. 184/1983.
Una volta escluso che il caso de quo configuri un'adozione internazionale, quadro di riferimento è allora l'art. 41 L. n. 218/1995, su cui si innesta proprio la Legge sull'adozione e, in particolare, la procedura “semplificata” di cui all'art. 36, comma 4.
In tal senso, occorre rilevare che il Legislatore non ha previsto una competenza generale dell'organo giurisdizionale minorile in caso di adozione perfezionata all'estero, ma il suo intervento è delimitato ai soli casi regolati dal menzionato art. 36.
Tuttavia, il TM ritiene che nel caso in esame non sia applicabile l'art. 36 L. n. 184/1983, richiamando le affermazioni della Consulta (sentenza n. 76/2016) e delle SSUU della Cassazione (sentenza n. 9006/2021) ove, con riferimento alla trascrizione di una sentenza di adozione perfezionata interamente all'estero, si esclude la competenza del tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 36 cit. poiché risulta assente il requisito comune della cittadinanza italiana.
Dunque, la richiesta dell'istante avanzata ai sensi dell'art. 36, comma 4, Legge sull'adozione, non può essere accolta poiché manca il necessario requisito soggettivo che conduce al totale difetto di competenza in capo al Tribunale per i Minorenni di Trento.

Riconoscimento automatico delle sentenze straniere: il concetto di ordine pubblico internazionale

Chiarito quanto sopra, il TM ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni con riferimento alla vicenda in esame, ricordando anzitutto come l'art. 41, comma 1, L. n. 218/1995 (che trova invece applicazione nel caso concreto) introduca un meccanismo automatico di riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri che, laddove siano rispettati tutti i requisiti, non richiede l'instaurazione di alcun procedimento di fronte al giudice italiano.
Nell'ambito della valutazione dei diversi requisiti, particolare importanza riveste quello presente all'art. 64, lett. f), L. n. 218/1995 cui rinvia l'art. 41 cit. che limita il riconoscimento automaticoai soli casi in cui ciò non produca effetti contrari all'ordine pubblico, che in tal caso deve intendersi quale ordine pubblico internazionale.

giurisprudenza

Ebbene, il TM fa proprio il principio già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12193/2019, secondo cui l'ordine pubblico deve valutarsi alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli contenuti nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma altresì «del modo in cui essi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico».

In tale contesto, non può non evidenziarsi come il concetto di ordine pubblico sia strettamente connesso con quello di superiore interesse del minore (best interest of the child). Ragionando in tal senso, allora, sarebbe certamente contrario all'ordine pubblico che fuori dal territorio dello Stato di nascita, in Italia il minore venga privato dei suoi riferimenti genitoriali ed esposto a una condizione giuridica differente con evidente pregiudizio dei legami familiari, finendo così per ledere il suo stesso interesse.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, la sentenza di adozione di cui si chiede il riconoscimento in Italia si considera pienamente conforme all'ordine pubblico internazionale, tenendo conto della stabilità dell'ambiente familiare ove è inserita la minore, dell'assenza del padre biologico, della solidità del legame tra la piccola e l'istante e del fatto che quest'ultimo sia considerato padre a tutti gli effetti dalla prima.
Il provvedimento non può che essere allora riconosciuto automaticamente, senza la necessità di un intervento giurisdizionale, potendo l'istante rivolgersi direttamente all'ufficiale dello Stato civile del comune AIRE competente per la trascrizione del provvedimento.

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