
In attesa del deposito della sentenza, la Consulta ha spiegato quali profili della legge sull'autonomia differenziata sono stati giudicati incostituzionali.
La Consulta ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), ma ha invece giudicato illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Lo rende noto l'Ufficio Comunicazione della Consulta, in attesa del deposito della sentenza.
Secondo il Collegio, l'
In attuazione di tale disposizione, la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo non deve corrispondere all'esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione.
A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.
In questo quadro, osserva la Corte, «l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini».
La Corte, nell'esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha contestato i seguenti aspetti della legge sull'autonomia differenziata.
Tra questi:
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Altre previsioni della legge sono state invece interpretate in modo costituzionalmente orientato. Tra queste, si segnalano le seguenti:
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«Spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge», conclude il comunicato stampa della Corte Costituzionale.