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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 [...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1328/2022 emesso dal Tribunale di Livorno il 26/10/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.974,83, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Controparte_1 per il mancato pagamento degli importi di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio emesse per la prestazione di servizi resi dal sig. CP_1 nei suoi confronti.
Nello specifico, l’opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo ritenendo che la pretesa creditoria risulti estinta in parte per compensazione e in parte per l’avvenuto pagamento. Alla luce di ciò, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo per l’avvenuta integrale compensazione di quanto ivi preteso da controparte, e in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore della somma di € 2.600,00 a titolo di penale dovuta dalla controparte per aver comunicato il recesso senza il preavviso previsto dallo statuto della società.
Si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come il rapporto dare-avere tra le parti porti al riconoscimento di un credito in suo favore pari ad € 6.882,04 (inferiore rispetto a quello indicato nel decreto ingiuntivo in quanto l’ultimo pagamento è stato ricevuto in data successiva al deposito del ricorso monitorio) e che la penale per il recesso non sia dovuta in ragione del fatto che il recesso dalla cooperativa si è reso necessario solo ed esclusivamente per permettergli di entrarvi poi con un’altra società sempre a lui intestata, come in effetti è avvenuto subito dopo il detto recesso. Alla luce di tali ragioni, ha domandato la condanna della società cooperativa [...]
Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 6.882,04, e il rigetto della domanda riconvenzionale.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all’udienza del 27/6/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, va, in via preliminare, osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte, Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez. III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, parte opponente non contesta le fatture poste dalla controparte a fondamento del decreto ingiuntivo, ma contesta che la pretesa creditoria ingiunta sia, in realtà, sussistente in quanto in parte già pagata e in parte da compensare con controcrediti vantati dalla medesima opponente.
Sul punto, va evidenziato che, come già innanzi specificato, nel caso in cui il debitore ingiunto voglia opporre fatti estintivi e modificativi della pretesa creditoria di controparte, grava su di lui il relativo onere della prova.
Merita di essere osservato che entrambe le parti hanno rappresentato nel presente giudizio che tra le stesse esisteva un rapporto professionale, in virtù del quale sorgevano mensilmente crediti e debiti reciproci, che davano poi luogo al reciproco dare-avere tra le parti.
Ciò su cui non concordano le parti, sono però i calcoli di tale rapporto dare/avere, avendo le stesse prodotto risultati in parte diversi.
Orbene, partendo dalle fatture depositate in atti dal sig. Parte_2 ed oggetto del decreto ingiuntivo, nello specifico le fatture: n. 24/A del 30.06.2021 per la somma di € 17.603,31; n. 25/A del 30.06.2021 per la somma di € 16.431,50; fattura n. 26/A del 31.07.2021 per la somma di € 27.130,76; fattura n. 27/A del 31.08.2021 per la somma di € 32.168,49; fattura n. 28/A del 30.09.2021 per la somma di € 32.997,67; fattura n. 29/A del 31/10/2021 per la somma di € 27.329,30; fattura n. 30/A del 30.11.2021 per la somma di € 8.036,24; vanno da queste detratti gli importi già pagati e quelli da compensare con crediti della Parte_1 come documentalmente provati dalla parte attrice (vedi le fatture allegate all’atto introduttivo)
Da tale calcolo ne deriva un credito residuo in favore del sig. CP_1 pari ad € 6.882,00. Ed invero, corretti sono i calcoli effettuati dalla odierna parte convenuta, in quanto non risultano provate alcune voci di cui l’opponete ha, invece, tenuto conto nell’effettuare i suoi conteggi, nello specifico la voce indicata con la dicitura “sospeso di..” non risulta giustificata da alcuna documentazione.
Alla luce di tali ragioni, il credito vantato dal sig. Controparte_1 nei confronti della Parte_1 deve essere ricalcolato nel minor importo, rispetto a quanto indicato nel decreto ingiuntivo, pari ad € 6.882,00.
Da tale importo, tuttavia, deve essere ulteriormente detratta la somma pari ad e 2.600,00, in quanto credito da riconoscere in favore della Parte_1 in virtù dell’accoglimento della domanda riconvenzionale dalla medesima formulata nel presente giudizio.
Ed invero, l’opponente ha dato prova che il sig. CP_1 ha violato quanto stabilito nello statuto della società e negli accordi dallo stesso accettati quando è entrato a far parte della cooperativa, per aver comunicato il recesso con efficacia immediata, senza rispettare il preavviso minimo di tre mesi ivi previsto, circostanza del resto non contestata dalla stessa parte convenuta.
A nulla valgono le considerazioni sul punto espresse dal sig. CP_1 sul fatto che il recesso è stato giustificato dalla volontà di rientrare poi, subito dopo, nella cooperativa con altra società sempre facente capo a lui, perché a prescindere dalle ragioni giustificatrici che hanno portato il sig. CP_1 a recedere dall’accordo, resta il fatto che non è stato rispettato il termine minimo di preavviso previsto e accettato dallo stesso al momento dell’ingresso nella cooperativa e dunque deve essere applicata la penale pattuita tra le parti.
Da ciò ne discende che il sig. CP_1 deve essere condannato a pagare alla [...]
Parte_1 l’importo di € 2.600,00 a titolo di penale per il recesso. Tale somma può essere portata in compensazione del maggior credito come sopra riconosciuto in favore di Controparte_1 che dunque deve essere ricalcolato nell’importo di € 4.282,00.
Alla luce di tali ragioni, in accoglimento parziale dell’opposizione spiegata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la Parte_1 deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1 l’importo di e 4.282,00 oltre gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
3. Circa il regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione e di una sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1328/2022 del 26/10/2022 e Condanna la Parte_1 al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 4.282,00 oltre gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.,