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29 ottobre 2024
La società cooperativa è caratterizzata da un duplice rapporto contrattuale (sociale e mutualistico)
Al pari dei contratti di scambio, il socio che conferisce i prodotti ha diritto al pagamento del corrispettivo.
di La Redazione
Gli attori, tra cui la s.s. agricola Alfa, agiscono in giudizio chiedendo di dichiarare nulla la delibera di approvazione del bilancio della Cantina Beta, società cooperativa agricola di cui gli stessi attori sono soci, in quanto non rappresentativo della situazione patrimoniale-economica della convenuta, a causa di alcune operazioni di occultamento.
 
Il Tribunale di Venezia, nell'accogliere la domanda con sentenza 3092/2024, fa alcune precisazioni in materia di società cooperative.
 
Innanzitutto, seppur inesistente una specifica definizione legislativa, sono qualificabili come agricole quelle cooperative che svolgono una delle seguenti attività:
  • coltivazione del terreno e silvicoltura; 
  • allevamento di animali, con le prescrizioni imposte; 
  • attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; 
  • attività concernente la prestazione di beni o servizi a favore dei soci imprenditori agricoli.
Possono poi essere individuate due macrocategorie di cooperative agricole: 
  1. quelle di produzione, che si occupano della coltivazione e dell'allevamento;
  2. quelle di conferimento, che concentrano in capo a sé alcune fasi del processo di lavorazione/trasformazione dei prodotti conferiti dai soci al fine di consentire il loro collocamento sul mercato.

esempio

Con riferimento alla seconda categoria, la Cassazione ha stabilito che «quello che, atecnicamente, viene definito dallo statuto come "conferimento" del prodotto agricolo da parte del socio rappresenta, invece, l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario».

In secondo luogo, la società cooperativa è caratterizzata dalla duplicità di rapporti contrattuali: quello sociale, caratterizzato dalla comunione di scopo, e quello mutualistico, di natura sinallagmatica. Il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti, aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società, è dunque ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed «è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo». 
In conseguenza, il socio che conferisce i prodotti ha diritto al pagamento del corrispettivo, non potendosi parlare però di distribuzione di riserve. Ciò che conta è il rapporto di scambio che determina l'insorgere dell'obbligo di provvedere al conferimento del bene, a carico del socio, e di pagare detto conferimento, a carico della società. Il pagamento delle somme di danaro da parte della cooperativa rappresenta quindi il prezzo del bene, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa è del tutto omogenea a quella di una compravendita e/o di una somministrazione. Non si può trasformare la prestazione mutualistica in donazione, né in una sorta di conferimento permanente e comunque indeterminato.
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