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22 novembre 2024
Validi i contratti stipulati dalle società di ingegneria con i privati dopo il 1997
La Legge n. 124/2017, che riconosce la validità dei contratti conclusi fra società di ingegneria e privati dopo l'entrata in vigore della Legge n. 266/1997, supera il vaglio di legittimità costituzionale.
di La Redazione
Con la sentenza n. 184, depositata il 22 novembre 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'Appello dell'Aquila in merito all'art. 1, commi 148 e 149, della Legge n. 124/2017, riguardanti nello specifico la validità dei contratti conclusi tra le società di ingegneria e i soggetti privati, a partire dall'entrata in vigore della Legge n. 266/1997.
 
Nelle sue motivazioni, la Consulta spiega che la Legge n. 266/1997, con il suo art. 1, ha segnato una svolta importante, consentendo alle professioni regolamentate, come quella di ingegnere, di essere esercitate in forma societaria, ma ha anche sollevato dubbi circa la sua effettiva applicabilità, poiché non ha previsto la tempestiva adozione di un regolamento che disciplinasse le modalità di esercizio dell'attività professionale.
 
La Legge n. 124/2017 ha successivamente cercato di colmare questa lacuna, chiarendo che la mancata adozione del regolamento non potesse impedire alle società di ingegneria di operare liberamente. L'intervento del Legislatore ha quindi confermato che tali società, siano esse di capitali o cooperative, potessero concludere contratti professionali non solo con la PA (come previsto dalla Legge n. 109/1994 e dal Codice dei contratti pubblici), ma anche con soggetti privati, senza pregiudizio della loro validità. 
 
E proprio grazie a tale intervento, secondo la Consulta, che si è superata l'incertezza originata dalla mancanza di un regolamento specifico, in quanto interpretativo della  Legge n. 266/1997 e destinato a chiarire la volontà del Legislatore. Legislatore che ha agito in modo ragionevole, senza violare diritti protetti, né compromettere la tutela giurisdizionale o i limiti imposti dall'iniziativa economica privata, cosicché la Legge cit. passa il vaglio di costituzionalità.
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