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9 dicembre 2024
La trasformazione da associazione tra avvocati a stp è causa di cessazione del concordato preventivo biennale
Tale trasformazione eterogenea, sebbene non incida sulla compagine sociale, determina una modifica della categoria di reddito ascrivibile all'ente.
di La Redazione
Alfa, associazione professionale tra avvocati, chiede all'Agenzia delle Entrate se l'eventuale trasformazione eterogenea in s.r.l. tra professionisti (stp) determini una causa di decadenza o cessazione del concordato preventivo biennale (Cpb) previsto dal D.Lgs. n. 13/2024.
 
Con risposta n. 247/2024, il Fisco chiarisce che l'operazione in questione, sebbene non determini modifiche della compagine sociale, rappresenta una causa di cessazione del Cpb, in quanto determina una modifica della categoria di reddito ascrivibile alla società. 
 
Nelle sue motivazioni, l'Amministrazione finanziaria osserva che i redditi prodotti dall'associazione professionale sono ricompresi nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo, mentre quelli prodotti da una Stp sono redditi d'impresa. Pertanto, con la trasformazione in esame si determina una modifica della tipologia di reddito conseguito, con conseguente applicazione di differenti regole per il calcolo della base imponibile oggetto di Concordato, in virtù della natura di lavoro autonomo o d'impresa dei redditi prodotti.
 
Per quanto riguarda invece le cause di cessazione del Cpb, il Fisco ne rintraccia una ulteriore nella lettera a) del comma 1 dell'art. 21 cit., consistente nella circostanza in cui «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale». In merito a tale previsione, va ricordato che per l'attività degli studi legali esercitata in forma di lavoro autonomo e (anche) in forma associata è approvato uno specifico Isa sulla base del quale viene formulata la proposta di Cpb. Invece, per l'attività di studi legali esercitata in forma di impresa, non esiste alcun Isa.
 
Sulla scorta di ciò, si può concludere che, nel caso in esame, la trasformazione paventata dall'interpellante costituisca un'ulteriore causa di cessazione del regime del Cpb, in quanto causa una modifica di attività nei sensi indicati nella lettera a)cit..
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