Caia, erede di Tizia, riassume il procedimento e i successori legittimi di Sempronio, che ha rinunciato all'eredità, si...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
N. M., socia della K. Sud s.r.l. in liquidazione, ha convenuto innanzi all’intestata Sezione Specializzata C. P., in qualità di liquidatore e legale rappresentante della K. Sud s.r.l., per chiederne la revoca dall’incarico per giusta causa, in ragione delle gravi responsabilità gestionali commesse dal medesimo.
L’attrice ha premesso che la K. Sud s.r.l., con sede in (omissis), fondata nel 1988 e avente come oggetto sociale commercio all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, bevande, etc., in data 26/01/2016 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria, nominando quale liquidatore C. P..
A sostegno della chiesta revoca ha dedotto che lo scioglimento della Società è stato disposto a causa nel grave dissesto economico- finanziario e la gestione liquidatoria attuata dal P. ha, anno per anno, aumentato notevolmente la situazione debitoria e non ha provveduto a redigere, far approvare e depositare presso la C.C.IAA. i bilanci d’esercizio dal 2014 in poi, infatti dalla visura camerale l’ultimo bilancio depositato risulta essere quello del 2013 il quale, oltretutto, risulta essere redatto in modo poco chiaro.
Si è costituito regolarmente in giudizio C. A. P., contestando gli assunti dell’attrice, infondati in fatto e diritto, e dichiarandosi disponibile a rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico nella fissanda assembla della K. Sud s.r.l., ai sensi dell’art. 2487 c.c..
Con comparsa depositata il 4/02/2019 ha spiegato intervento volontario A. A. C., quale socia della K. Sud s.r.l. in liquidazione, la quale ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con i restanti soci e, dato atto della volontà del P. di dimettersi, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere o il rigetto della domanda, stante la gestione corretta del liquidatore.
Con provvedimento del 27/02/2019, il precedente Giudice istruttore ha dichiarato non sussistere un’ipotesi di litisconsorzio necessario e, al contempo, ha nominato, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., per potenziale conflitto di interessi tra la Società e il suo legale rappresentante, un Curatore speciale della K. Sud s.r.l., nella persona dell’avv. P. L..
Con comparsa del 29/04/2019 si è quindi costituito la K. Sud s.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore speciale, rilevando alcuna irregolarità o inadempienza può imputarsi al liquidatore e chiedendo di convocare l’assemblea dei soci al fine di consentire al P. di rassegnare le proprie dimissioni, in subordine, il rigetto della domanda.
All’udienza del 17/12/2020, svoltasi a trattazione scritta, il mutato Giudice istruttore ha dichiarato l’interruzione del giudizio per intervenuto decesso di M. N..
Con atto del 17/03/2021 L. Y., quale erede di M. N., ha riassunto il giudizio, facendo proprie le deduzioni e le richieste dell’attrice originaria.
Con provvedimento del 12/09/2021 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori legittimi di M. S., erede legittima di M. N. che ha rinunciato all’eredità.
Con comparsa del 7/01/2022 si sono costituiti nel giudizio riassunto C. M. e C. M., quale genitore esercente la potestà su C. F., quali eredi di M. N., essendo successori legittimi di M. S. che ha rinunciato all’eredità di M. N., che hanno rassegnato identiche conclusioni a quelle rassegnate dall’attrice in riassunzione.
La causa, istruita mediante l’allegazione documentale delle parti, all’udienza del 19/02/2024 è stata trattenuta in decisione, assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Preliminarmente si deve dare atto che, lite pendente, in data 18 maggio 2022, la K. Sud s.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese d’ufficio, ai sensi dell’art. 2490, comma VI, c.c., secondo cui “qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495.”, ossia, per quel che riguarda la presente controversia, l’estinzione della società.
Da ciò discende la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In ordine al regime delle spese del presente giudizio, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale, si osserva quanto di seguito.
Sebbene risulti per tabulas che il liquidatore non abbia provveduto alla redazione delle bozze di bilancio, a convocare l’assemblea per l’approvazione e al conseguente deposito dei bilanci di liquidazione per oltre cinque anni consecutivi e che non abbia posto in essere sostanzialmente alcuna attività liquidatoria, d’altro canto si rileva il difetto di legittimazione attiva dell’attrice in riassunzione L. Y. e di C. F., in qualità di genitore esercente la potestà su C. M., e di C. M., entrambi successori di M. S., in quanto, ai sensi dell’art. 2468, comma V, c.c. nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..
La ratio di tale disposizione è stata autorevolmente individuata dalla Corte di cassazione, con la pronuncia n. 15962 del 18/07/2007 che, sebbene emessa con riferimento alla comproprietà di azioni societarie, può applicarsi, quanto ai principi espressi, anche alla presente fattispecie di comproprietà di una quota di capitale di società a responsabilità limitata.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 2347 c.c., comma 1, nel considerare la ipotesi di azione in comproprietà, ha previsto che l'esercizio dei diritti dei contitolari sia compiuto da un rappresentante comune; e allo scopo di evitare che la mancata nomina elettiva, per contrasti all'interno della comproprietà, possa impedire quell'esercizio, il testo della norma, ora vigente, come di recente riformato, ha stabilito che la nomina possa essere effettuata dall'autorità giudiziaria, così coprendo un vuoto normativo sul punto e ad un tempo confermando la obbligatorietà dell'esercizio unitario dei diritti attraverso la rappresentanza comune.
La norma, dunque, nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate.
La disposizione dettata dall’art. 2468, co. 5, c.c. contempla dunque un’ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l’insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.
Di recente, sul punto, la giurisprudenza di merito ha ribadito che, in ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. e altre azioni giudiziarie, competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall’autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo titolare la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale (v. Tribunale Napoli- Sez. Imprese - 31.10.2023 e, in senso conforme, Tribunale Roma – Sez. Imprese – 21/09/2023 e Trib Bologna – Sez. Imprese 27/06/2022, tutte su www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Sulla scorta delle argomentazioni esposte, si ritiene di dover porre le spese a carico di parte attrice in riassunzione, in quanto carente di legittimazione attiva, spese che vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, valore indeterminabile minimo.
Si rappresenta, infine, che il riconoscimento e la liquidazione del compenso a favore del Curatore speciale riguarda i rapporti interni tra il curatore stesso e la società, nel cui interesse è stato conferito l’incarico, con la conseguenza che la relativa liquidazione non compete al giudice della procedura in relazione alla quale una delle parti abbia avuto la nomina di un curatore speciale, poiché non trova applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità (v. Trib. Roma, 10 novembre 2010 e Trib. Torino – Sez. Impresa – 5 febbraio 2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) condanna L. Y., C. F., in qualità come in atti, e C. M., in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di P. C. A., di C. A. A. e della K. Sud s.r.l. e, per essa, in favore degli ex soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, che si liquidano in € 3809,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge per ciascuno.