
Il Tribunale di Milano, nel rigettare il ricorso con ordinanza 22 gennaio 2025, afferma che:...
Motivi della decisione
Il Giudice A. M., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21.01.2025, decidendo sul ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. depositato da parte ricorrente il 23.12.2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
- letti gli atti;
- ritenuto – nei limiti di cognizione sommaria propri di questa fase cautelare – che il socio C. R. ha legittimamente e correttamente esercitato il proprio diritto di prelazione con le raccomandate di cui ai docc. 3-5 di parte resistente A. s.r.l. (di seguito: A.) e doc. 3 di parte resistente R., documenti rispetto ai quali la ricorrente si è limitata a mere congetture generiche e di carattere esplorativo del tutto inidonee a fondare in questa sede l’accoglimento dell’istanza di esibizione degli originali di detti documenti;
- ritenuto che in nessun modo la lettera di denuntiatio spedita da A. a M. ai sensi dell’art. 9 dello statuto di M. s.r.l. (di seguito: M.) (doc. 4 M.) può essere interpretata quale proposta di vendita a M. della sua partecipazione del 45 % in M. né la lettera di esercizio del diritto di prelazione da parte di M. (doc. 5 M.) può essere interpretata come accettazione di tale (inesistente) proposta, sia per l’inconfutabile tenore letterale dei documenti in questione sia perché identica lettera è stata inviata da A. a R., sicché, a seguire la singolare tesi della ricorrente, il comportamento di A. risulterebbe non solo illegittimo ma anche del tutto irrazionale;
- ritenuto che le suesposte considerazioni sono del tutto dirimenti e non certo superabili con le produzioni di bozze di contratti preliminari di cessione della partecipazione di A. a M. non sottoscritte dalle parti e men che meno di diverse e correlative interlocuzioni, risultando evidente trattarsi di mere intese preparatorie evidentemente prive di effetti cogenti in quanto – secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente – non sottoscritte ed in quanto tale sottoscrizione era evidentemente subordinata alla condizione del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del R., senza considerare per un verso che A. del tutto correttamente ha dichiarato in sede di denuntiatio l’intenzione di vendere a M. e, per altro verso, che, se fosse corretta la ricostruzione di parte ricorrente (il ché non è), comunque R. prevarrebbe, avendo aderito per primo alla proposta di A. e dunque acquistato prima di M.;
- ritenuto che, rispetto all’oggetto del presente procedimento, è irrilevante che M. non abbia partecipato alla trattativa M. / R. in ordine alla riduzione del prezzo indicato nella denuntiatio, sia perché la riduzione è stata chiesta solo da R. e non da M. – dichiaratasi invece disponibile ad acquistare al prezzo indicato da A. in denuntiatio -, sia perché A. si è detta disponibile a vendere la partecipazione spettante a M. allo stesso prezzo praticato al R.;
- considerato che, data la natura contrattuale e non legale della prelazione statutaria, è del tutto pacifico in giurisprudenza che il socio prelazionario illegittimamente pretermesso non è titolare di un diritto di riscatto verso il terzo acquirente della partecipazione (tra le tante: Cass., n. 12370 del 2014; Cass., n. 24559 del 2015) , sicché in ogni caso e sinanco in astratto non può essere concesso sequestro giudiziario della partecipazione ceduta (nel caso di specie acquistata dal R. con scrittura privata dell’11.11.2024 per atto notaio Bonomo Francoli) non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o possesso della stessa;
- ritenuto che il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss., 669 septies c.p.c. sicché la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parti resistenti, spese che si liquidano - considerato il valore della causa ed A.licate le previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 come successivamente modificato - per ciascuna, in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Visti gli artt. 669-septies e 670 c.p.c.,
I) RIGETTA il ricorso.
II) CONDANNA parte ricorrente M. S.R.L. CON UNICO SOCIO alla rifusione delle spese processuali in favore di parti resistenti C. R., A. S.R.L. e M. S.R.L., spese che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA, CPA come per legge.