Secondo le Entrate, non può quindi usufruire dell'aliquota al 5% il contribuente che abbia transitato dal regime ordinario a quello forfetario, nonostante ciò sia accaduto solo dopo un anno e quindi entro il quinquennio cui fa riferimento il comma 65 dell'art. 1 L. n. 190/2014.
La contribuente si rivolge all'Agenzia delle Entrate ai fini di ottenere la corretta interpretazione dell'
Nello specifico, la contribuente riferiva di aver intrapreso una nuova attività in regime semplificato, non potendo tuttavia applicare da subito il forfetario per via della presenza di una causa di esclusione, aderendovi quindi l'anno seguente, cioè il secondo anno di attività. A questo punto, ella chiedeva se poteva avvalersi dell'aliquota agevolata dal secondo anno in poi, e cioè per i restanti 4 anni di attività, come prevede il Legislatore con la Legge menzionata.
Con la
In altri termini, l'attività di cui si tratta deve “nascere” in regime forfetario, non essendo rilevante il passaggio durante il quinquennio di start up agevolabile.