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27 novembre 2024
Aliquota agevolata al 5% solo se la nuova attività applica il regime forfetario fin dalla sua origine

Secondo le Entrate, non può quindi usufruire dell'aliquota al 5% il contribuente che abbia transitato dal regime ordinario a quello forfetario, nonostante ciò sia accaduto solo dopo un anno e quindi entro il quinquennio cui fa riferimento il comma 65 dell'art. 1 L. n. 190/2014.

di La Redazione

La contribuente si rivolge all'Agenzia delle Entrate ai fini di ottenere la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 65, L. n. 190/2014 che riguarda l'applicazione dell'aliquota del 5% al reddito determinato secondo i criteri di cui ai commi 54 e ss. dello stesso articolo, ovvero secondo il regime forfetario.
Nello specifico, la contribuente riferiva di aver intrapreso una nuova attività in regime semplificato, non potendo tuttavia applicare da subito il forfetario per via della presenza di una causa di esclusione, aderendovi quindi l'anno seguente, cioè il secondo anno di attività. A questo punto, ella chiedeva se poteva avvalersi dell'aliquota agevolata dal secondo anno in poi, e cioè per i restanti 4 anni di attività, come prevede il Legislatore con la Legge menzionata.

Con la risposta n. 226/2024, l'Agenzia delle Entrate risponde negativamente e ciò perché sulla base del comma 65 cit., l'aliquota agevolata è volta a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario, quindi chi inizia, come nel caso in esame, una nuova attività in regime ordinario per poi passare a quello forfetario non può fruire dell'aliquota al 5%.
In altri termini, l'attività di cui si tratta deve “nascere” in regime forfetario, non essendo rilevante il passaggio durante il quinquennio di start up agevolabile.

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