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29 novembre 2024
La Consulta: il lavoratore ha rifiutato la vaccinazione anti-Covid? Negato anche l’assegno alimentare

Torna la tematica dell'adempimento all'obbligo vaccinale imposto dal Legislatore per fronteggiare l'emergenza Covid. Protagonista della vicenda è un esponente delle Forze dell'ordine che lamentava una disparità di trattamento con riferimento non solo alla sospensione dal servizio, ma anche dal trattamento retributivo e, soprattutto, per via della mancata corresponsione di un assegno alimentare.

di La Redazione

Giudice rimettente è il TAR Lazio, investito di un ricorso proposto da un assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria in servizio presso l'UIEPE di Cagliari per l'annullamento di un provvedimento di immediata sospensione emesso a causa del mancato adempimento all'obbligo vaccinale contro il Covid-19.
Secondo il ricorrente, ciò avrebbe integrato una evidente disparità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali, considerato che le mansioni svolte sarebbero equiparabili in parte a quelle svolte da soggetti che appartengono a professioni differenti cui non è stato imposto l'obbligo vaccinale. Inoltre, il provvedimento di sospensione sarebbe illegittimo anche sotto altro punto di vista, e cioè laddove fa discendere la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altra forma di emolumento o compenso, il che avrebbe comportato anche in tal caso una disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di sospensione del pubblico dipendente nelle quali, comunque, è stata garantita lacorresponsione di metà degli assegni a carattere fisso e continuativo.
In risposta, il TAR aveva accolto la domanda cautelare proposta nel febbraio 2022 e quindi disposto che fosse corrisposto al ricorrente un assegno alimentare.

Interpellata, la Corte costituzionale con la sentenza n. 188 del 28 novembre 2024 dichiara non fondate le questioni, stabilendo anzitutto che la vaccinazione costituiva, nella disciplina delineata dal Legislatore per fronteggiare l'emergenza, requisito essenziale per l'esercizio della professione del ricorrente nonché per lo svolgimento della sua prestazione di lavoro. Di conseguenza, la sospensione del lavoratore che non si è vaccinato costituisce per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo di sicurezza inserito nel sinallagma contrattuale.
Il datore di lavoro era infatti tenuto ad adottare detti provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel momento in cui era stato accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento.
In vista del principio generale di corresponsione, poi, una volta sospesa la prestazione di lavoro, è sospesa anche la retribuzione, e con essa ogni altro compenso o emolumento, compreso l'assegno alimentare, per il quale, continua la Consulta, non può farsi un discorso differente. Come ricordano i Giudici:

ildiritto

«il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto», mentre nel caso di specie è stato il lavoratore ad aver deciso di sottrarsi alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione legittimamente esercitabile.

Orbene, la natura assistenziale, e non retributiva dell'assegno alimentare non va ad intaccare le conclusioni della Consulta, non potendo il datore di lavoro accollarsi in chiave solidaristica una provvidenza di natura assistenziale che esula dai diritti connessi al rapporto di lavoro in favore del lavoratore che non ha voluto vaccinarsi, generando una inidoneità solo temporanea allo svolgimento della propria attività.

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