
Il D.L. 29 novembre 2024, n. 178 contenente «Misure urgenti in materia di giustizia» è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280/2024. Rafforzati gli strumenti a tutela delle vittime di violenza di genere tra cui il braccialetto elettronico.
Nel corso della riunione n. 105 tenutasi venerdì 29 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di giustizia. Il provvedimento è approdato in tempi record in Gazzetta Ufficiale, più precisamente nella n. 280/2024.
Il Decreto Legge 29 novembre 2024, n. 178 che reca «Misure urgenti in materia di giustizia», si compone di 11 articoli ed entra in vigore il 30 novembre.
Particolare attenzione merita l'art. 7, il quale si occupa di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'autorità giudiziaria a tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori (art. 7).
Si integrano le norme relative alle “particolari modalità di controllo”, cioè al cosiddetto “braccialetto elettronico”, per precisare che tra gli accertamenti già previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla “fattibilità tecnica” dell'utilizzo di tale strumento è inclusa anche la fattibilità operativa, collegata alla effettiva efficacia e funzionalità dello strumento rispetto al caso concreto e durante tutto il corso dell'applicazione della misura cautelare.
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In particolare, preliminarmente alla scelta da parte del giudice della misura cautelare ritenuta più idonea, la polizia giudiziaria verifica l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi (ad esempio, vengono analizzate le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione). Di tali verifiche viene redatto specifico rapporto che è trasmesso, entro 48 ore, all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza. Nel caso di non fattibilità tecnica e operativa, qualora siano stati disposti l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice potrà disporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi di quelle già adottate. In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento del braccialetto elettronico, il giudice può disporre la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. |
Le altre norme introdotte prevedono:
- la proroga di quattro mesi il termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, al fine di riallineare la data delle elezioni per il loro rinnovo con le disposizioni introdotte dal
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (art. 1) ; - la modifica della disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità. Tali funzioni potranno essere conferite esclusivamente a magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicureranno almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo (anziché almeno quattro anni) (art. 2);
- una deroga temporanea al limite di permanenza nell'incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia, in vista dell'imminente operatività del neoistituito tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, incentivando i magistrati che già svolgono tali funzioni all'inserimento nell'organizzazione del nuovo ufficio (art. 3);
- il differimento dell'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per i magistrati cui sono conferiti incarichi direttivi e semidirettivi all'avvenuto conferimento dell'incarico (entro 6 mesi), invece che anticipatamente, in modo da velocizzare le procedure di conferimento (art. 4);
- la riduzione da due anni ad uno il periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio del processo, in modo da assicurarne un più rapido impiego nella concreta attività per la quale sono stati selezionati (art. 5);
- la modifica della disciplina istitutiva del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria al fine di affrontare in maniera ancor più efficiente l'emergenza carceraria in corso (art. 6);
- chiarimenti circa la portata delle disposizioni transitorie dettate per il correttivo al Codice della crisi di insolvenza (art. 8);
- la previsione di misure in materia di copertura INAIL in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 9).