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3 dicembre 2024
Scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri: in GU il decreto di attuazione della direttiva

Si tratta del D.Lgs. 12 novembre 2024, n. 181 che attua la direttiva (UE) 2023/977, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282/2024.

di La Redazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282/2024 il Decreto Legislativo 12 novembre 2024, n. 181 che attua la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

La direttiva attuata riguarda lo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le suddette autorità competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.  

Il decreto, entrerà in vigore il 17 dicembre 2024, stabilisce che il punto di contatto unico nazionale costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni e svolge i propri compiti sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno.

L'art. 3 del decreto stabilisce che, in relazione a tutti gli scambi di informazioni, siano assicurati i seguenti principi:

  • «principio di disponibilità»: le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti degli altri Stati membri;
  • «principio dell'accesso equivalente»: le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all'interno di tale Stato membro;
  • «principio di riservatezza»: devono essere protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni;
  • «principio della proprietà dei dati»: se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicatole informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo;
  • «principio dell'affidabilità dei dati»: i dati personali scambiati ai sensi della direttiva che risultino inesatti, incompleti o non più aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo.

Gli artt. 4-6 sono dedicati alle richieste di informazioni ai punti di contatto unici.

legislazione

«Le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro devono essere conformi ai requisiti stabiliti. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, cura la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorità di contrasto designate e provvede al periodico aggiornamento in caso di modifiche di tale elenco. Le autorità di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviano contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale».

Tra gli altri scambi di informazioni disciplinati dagli artt. 7-9, si segnala la comunicazione di informazioni di propria iniziativa.

legislazione

«Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità' di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salvala preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista».

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