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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.) 1. Con ricorso monitorio depositato il 24.10.2018, la Controparte_2 per il tramite della mandataria CP_1 ha chiesto ingiungersi alla Parte_6 [...] , quale debitrice principale, nonché ai signori Parte_3 , Parte_2 Parte_1 Parte_5 e Parte_4 quali fideiussori, il pagamento della somma di euro 191.995,74, oltre interessi di mora, quale saldo debitore derivante dal conto corrente n. 152454.13 acceso in data 21.1.2013 e successiva apertura di credito del 11.6.2015 nonché dal contratto di mutuo chirografario di euro 300.000 del 11.6.2015.
Con decreto ingiuntivo n. 6332/2018 del 21.11.2018, notificato il 7.12.2018, il Tribunale di Catania ha accolto la domanda nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori.
Avverso il citato decreto ingiuntivo, i fideiussori hanno proposto due distinti giudizi di opposizione.
Con citazione notificata il 12.1.2019, Parte_1 ha instaurato il giudizio di opposizione iscritto al n. 688/2019 r.g., eccependo la nullità della fideiussione perché riproduttiva delle intese anticoncorrenziali vietate, l’estinzione della fideiussione per violazione dell’art. 1956 c.c. nonché la nullità del decreto per carenza di prova scritta del credito. Nel citato giudizio, con ordinanza del 29.4.2019, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato concesso il termine per introdurre la domanda di mediazione.
Con citazione notificata il 16.1.2019, i restanti Parte_7 Parte_3 , Parte_4 e Parte_5 hanno proposto autonoma opposizione instaurando il giudizio n. 1375/2019 r.g. I predetti hanno contestato la fondatezza della domanda monitoria, eccependo la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e per violazione di norme imperative nonché la violazione dei doveri di informazione in favore dei garanti e la previsione di tassi usurari.
Con ordinanza del 25.11.2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, è stato assegnato termine per la mediazione ed è stata ordinata la riunione delle due cause.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.; con comparsa di intervento depositata il 14.9.2021 si è costituita, ai sensi dell’art. 111 Cost. [...]
Controparte_4 quale titolare del credito originariamente vantato dalla banca MPS s.p.a. a seguito della scissione operata in favore della detta società.
Con ordinanza del 21.2.2022 sono state rigettate le istanze istruttorie e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. All’udienza del 6.5.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da Parte_1 e da [...] Pt_2 Parte_3 , Parte_4 e CP_8 non sono fondate.
2.1 Sulla presunta nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2 legge 287/1990
Con il primo motivo di opposizione, comune ad entrambi i giudizi, i garanti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate a garanzia del credito della Parte_6
[...] , in quanto riproduttive delle intese anticoncorrenziali vietate. Il motivo di opposizione non merita accoglimento.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ovvero quelle relative alla clausola di “reviviscenza”, alla clausola di “sopravvivenza” anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale e di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2.5.2005.
Nel caso di specie, i signori Parte_1 Parte_3 , Parte_4 , Pt_5 [...] e Parte_2 si sono costituiti fideiussori della Parte_6 [...] nei conti della Controparte_2 con due distinte fideiussioni: la prima è una fideiussione omnibus fino alla concorrenza dell’importo di euro 216.000 di cui alla lettera del 13.5.2015; la seconda è una fideiussione specifica a garanzia del credito discendente dal mutuo chirografario, fino alla concorrenza dell’importo mutuato di euro 300.000.
Orbene, sebbene risulti allegato il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 che stabilisce il contrasto con la disciplina anticoncorrenziale delle fideiussioni omnibus redatte in conformità agli schemi predisposti dall’ABI, non può dirsi fornita la prova del coinvolgimento dell’istituto di credito opposto nelle intese che hanno portato alla formazione del modello di fideiussione. Ed infatti, le due fideiussioni rilasciate dagli opponenti a favore della banca sono state stipulate in data 13.5.2015 e si collocano in un periodo successivo rispetto a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d’Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 -maggio 2005), rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall’autorità di vigilanza. A ciò si aggiunga che gli opponenti si sono limitati ad eccepire la nullità integrale della fideiussione oggetto di causa in quanto riproduttiva degli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell’art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, senza tuttavia provare l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all’applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che – come s’è detto – è, invece, elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell’art. 2 della L. n. 287/1990.
Tale prova non poteva essere fornita mediante l’ammissione dell’interrogatorio formale o della prova per testi richieste dagli opponenti, trattandosi di circostanze da provare in via documentale; né, peraltro, la richiesta di esibizione della documentazione concernente l’informativa precontrattuale o le norme di trasparenza bancaria avrebbe consentito di dimostrare la partecipazione all’intesa anticoncorrenziale, non dovendosi trascurare come detta richiesta non sia stata nemmeno avanzata in precedenza dalla parte opponente.
Quanto alla fideiussione specifica, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 postula che la stessa sia qualificabile come fideiussione omnibus (Cass. 19401/2024). Non ignora il decidente la recente ordinanza della Corte di Cassazione in cui sembrano estendersi i principi delle Sezioni Unite n. 41994/2021 anche alle fideiussioni specifiche (Cass. ord. 27243 del 21.10.2024), ma si tratta di un argomento che allo stato appare isolato ed appena accennato dalla pronuncia in esame.
Peraltro, anche per la fideiussione specifica, valgono le medesime considerazioni sopra svolte per la fideiussione omnibus a proposito della mancanza di prova dell’intesa anticoncorrenziale.
Alla luce delle superiori considerazioni, la doglianza di parte opponente non è fondata.
2.2 Sulla presunta nullità della fideiussione per violazione dell’art. 1956 c.c.
La difesa di Parte_1 ha eccepito l’intervenuta estinzione ex art. 1956 c.c. della fideiussione omnibus evidenziando che la banca avrebbe continuato a concedere credito alla debitrice principale senza acquisire il preventivo consenso e pur conoscendo la condizione finanziaria della società garantita.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. n. 16822/2024).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che Parte_1 fosse socio al 20% della Parte_6 , come si desume dall’accordo del 9.12.2016 depositato da parte opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Peraltro, l’opponente non ha nemmeno documentato, come era suo onere, la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per la liberazione, ovvero che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l’autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
Per quanto sopra, il motivo di opposizione va integralmente rigettato.
2.3 Sul presunto carattere vessatorio delle clausole contrattuali
Non merita accoglimento l’eccezione, sollevata dagli opponenti nel giudizio n. 1375/2019 r.g., di nullità per vessatorietà delle clausole contrattuali.
Occorre premettere che la doglianza di parte opponente sia del tutto generica, non potendosi da essa evincere quale sia la specifica contestazione di vessatorietà denunciata.
In ogni caso, premessa l’inapplicabilità della disciplina consumeristica ai contratti conclusi con la Parte_6 , si osserva come nemmeno alle fideiussioni del 13.5.2015 sia applicabile la disciplina di tutela di cui al d. lgs. 206/2005, atteso che i garanti hanno agito quali soci o amministraori della società garantita e, dunque, per scopi inerenti l’attività professionale svolta.
2.4 Sulla presunta nullità per violazione di norme imperative Con autonomo motivo di opposizione spiegato nel giuizio n. 1375/2019 r.g., Parte_2 Parte_3 , Parte_4 Parte_5 hanno eccepito la nullità per violazione di norme imperative delle clasuole negoziali contenute negli artt. 8 della fideiussione omnibus e 7 della fideiussione specifica, nella parte in cui si prevede l’estensione della fideiussione a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme erogate anche in caso di invalidità dell’obbligazione garantita; analoga eccezione di nullità è stata sollevata con riguardo alla preventiva rinunzia ad eccepire l’invalidità.
Le doglianze non meritano accoglimento.
Esclusa la possibilità di invocare la disciplina di protezione del consumatore, va negato ingresso alla nullità virtuale proprio in ragione della natura derogabile della disciplina legale della fideiussione e, dunque, dell’impossibilità di attribuire natura imperativa alle norme codicistiche che regolano la fideiussione.
2.5 Sul presunto superamento dell’usura
Nel giudizio n. 1375/2019 gli opponenti hanno contestato il superamento della soglia usuraria da parte del contratto di finanziamento chirografario.
Il motivo di opposizione non è fondato.
È ormai pacifico in giurisprudenza che “La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. n. 14214/2022; Cass. sez. un. 19597/2020). Pertanto, ferma restando l’applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, va esclusa la sommatoria di questi con gli interessi corrispettivi, stante l’ontologica diversità dei primi rispetto ai secondi.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento del 11.6.2015 prevede un tasso di interesse variabile pari all’Euribor a sei mesi, maggiorato di una componente fissa pari ad 8 punti percentuali (art. 2).
L’indicato sintetico di costo è pari al 12,02%.
Gli interessi di mora, disciplinati dall’art. 4, sono pari al tasso convenuto oltre ad una maggiorazione del 3%.
I tassi suindicati, sia quello corrispettivo che quello moratori (senza alcuna sommatoria tra i predetti), sono inferiori al tasso soglia previsto dal d.m. 27.3.2015 relativo alla categoria “altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese” (17,050%), non potendo trovare applicazione l’argomento sostenuto nella consulenza di parte opponente secondo cui dovrebbe applicarsi il tasso previsti per i mutui ipotecari, atteso che il credito non prevede alcuna garanzia ipotecaria (cfr. doc. 13 fascicolo parte opponente).
Per quanto sopra, l’eccezione di nullità per violazione della legge 108/1996 va respinta.
2.6 Sulla prova del credito
Non è fondata l’eccezione di Parte_1 secondo cui non sarebbe stata data prova del credito, avendo l’istituto di credito depositato, già in fase monitoria, i contratti di conto corrente n. 152454.13 acceso in data 21.1.2013, il contratto di apertura di credito del 11.6.2015, gli estratti conto integrali del rapporto, nonché il contratto di mutuo chirografario di euro 300.000 del 11.6.2015, con il relativo piano di ammortamento. Risulta, pertanto, assolto l’onere probatorio a carico di parte opposta.
2.7 Sulla domanda di manleva
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., Parte_1 ha chiesto di essere manlevato da Parte_2 e Parte_3 , sulla scorta dell’accordo del 19.12.2016 intervenuto tra i predetti, avente ad oggetto la cessione delle quote societarie. La domanda non è ammissibile.
Fermi restando i rapporti interni tra le parti, Parte_1 non ha formulato tempestiva richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, sicché la relativa domanda, proposta tardivamente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., non è ammissibile.
Alla luce delle superiori considerazioni, le opposizioni a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 (giudizio n. 688/2019) e da Parte_2 Parte_3 , Pt_4 [...] e Parte_5 (giudizio n. 1375/2019) non sono fondate.
3. Sulle spese
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, 9.141,50, somma calcolata applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 2.552) ed introduttiva (euro 1.628) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 2.835) e decisionale (euro 2.126,50), tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell’attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 688/2019 e 1375/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA le opposizioni proposte da Parte_1 Parte_2 Parte_3 ,
Parte_4 e Parte_5 avverso il decreto ingiuntivo n. 6332/2018 emesso dal Tribunale di Catania nei loro confronti;
DICHIARA inammissibile la domanda di manleva proposta da Parte_8
CONDANNA Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e Parte_5 , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di [...]
Controparte_4 che liquida in euro 9.141,50, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.