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3 dicembre 2024
Lavoratori: legittimi i controlli difensivi anche sulla base di un mero sospetto

Legittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore a causa di alcune condotte illecite accertate attraverso indagine investigativa intrapresa dopo una denuncia che riguardava il personale adibito alle attività di cui egli stesso si occupava.

di La Redazione

Il Giudice di secondo grado confermava la pronuncia del Tribunale che aveva accertato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per diverse condotte riscontrate grazie a un’indagine investigativa, e consistenti nello specifico nella falsa attestazione dell’orario di interventi programmati, nell’essersi dedicato a diverse attività durante l’orario di lavoro percependo comunque la retribuzione e nell’uso abituale del mezzo aziendale per scopi personali.
La Corte territoriale ha ritenuto in particolare legittime le indagini investigative espletate quali “controlli difensivi” per accertare il compimento delle suddette condotte che non erano riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione, evidenziando che il mandato all’agenzia investigativa era stato conferito dopo una denuncia sulla quale non vi erano dubbi relativi all’autenticità e che riguardava proprio il personale adibito allo svolgimento delle attività per le quali era competente il lavoratore interessato.
Contro tale pronuncia, il lavoratore propone ricorso per cassazione lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che i Giudici avessero ritenuto legittime le indagini investigative attivate in base a meri sospetti sollecitati da esposti generici.

Con l’ordinanza n. 30079 del 21 novembre 2024, la Cassazione rigetta il ricorso, ricordando che l’accertamento sulla riferibilità o meno del controllo investigativo allo svolgimento di attività lavorativa rappresenta un’indagine che compete al giudice del merito e che si giustifica sulla base dell’avvenuta perpetrazione di illeciti e dell’esigenza di verificarne il contenuto, anche in presenza di mero sospetto o ipotesi di illeciti in corso di esecuzione.
La Cassazione si era già soffermata sulla compatibilità dei c.d. controlli difensivi con la modifica dell’art. 4 Statuto dei lavoratori, affermando i seguenti principi di diritto:

giurisprudenza

  • È necessario distinguere tra controlli a difesa del patrimonio aziendale, che riguardano tutti i dipendenti nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, e i controlli difensivi in senso stretto, che sono diretti ad accertare specifiche condotte illecite e contestabili al singolo dipendente;
  • Il controllo difensivo deve essere mirato e attuato ex post, cioè a seguito di un comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto, in quanto solo da quel momento il datore di lavoro può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili;
  • Anche in presenza di un sospetto di attività illecita, occorre assicurare il corretto bilanciamento tra esigenze di tutela degli interessi e dei beni aziendali correlate alla libertà di iniziativa economica rispetto alle tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, attraverso un contemperamento che non può non considerare le circostanze del caso.

Tenendo conto di tali principi, gli Ermellini ravvisano che nel caso di specie il ricorrente non aveva specificamente individuato l’error in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello, finendo per proporre un diverso apprezzamento di merito.

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