Svolgimento del processo
La Direzione Provinciale di Potenza dell'Agenzia delle Entrate notificava all'Associazione "B. SPORT CLUB BASKET" (di qui in avanti, per brevità, Associazione), esercente attività sportiva dilettantistica, un avviso di accertamento con il quale, constatato che l'ente suddetto aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali relative all'anno 2006, determinava induttivamente, ai sensi degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, il reddito d'impresa, il valore della produzione netta e il volume d'affari da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA.
L'atto impositivo era stato emesso a seguito di verifica fiscale condotta dall'Ufficio a carico della N. Srl, da cui era emerso che tale società aveva annotato nel registro degli acquisti la fattura n. 1) dell'11 gennaio 2006 emessa nei suoi confronti dalla predetta associazione, inerente ad attività pubblicitaria svolta nell'anno 2005.
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, che accoglieva il suo ricorso, annullando l'atto.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della B., la quale, con sentenza n. 79/2/16 del 26 febbraio 2016, rigettava l'appello dell'Amministrazione Finanziaria.
A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che - doveva ritenersi illegittimo l'accertamento "sintetico" effettuato dall'Ufficio nei confronti dell'Associazione, poiché le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili; - la contribuente non era, in ogni caso, obbligata a presentare la dichiarazione fiscale relativa al periodo d'imposta 2006, non avendo prodotto alcun reddito in quell'anno.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L'Associazione è rimasta intimata.
La causa veniva avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., per l'udienza del 7 febbraio 2024.
Con ordinanza interlocutoria n. 9618/2024 emessa all'esito della detta udienza e depositata il 10 aprile 2024, il Collegio disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso, di cui rilevava la nullità, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Espletato l'incombente, la trattazione del procedimento è stata, quindi, ulteriormente fissata per l'odierna udienza camerale.
Motivi della decisione
1. In via pregiudiziale, va osservato che l'Agenzia delle Entrate ha regolarmente provveduto a rinnovare la notificazione del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni all'uopo assegnato dalla Corte con ordinanza interlocutoria n. 9618/2024 del 10 aprile 2024, nonché a depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi alla scadenza del detto termine, la documentazione comprovante l'espletamento dell'incombente, giusta quanto stabilito dall'art. 371-bis c.p.c., applicabile estensivamente all'ipotesi in esame (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19706/2015; id., Cass. n. 1930/2017 e Cass. n. 9097/2019).
1.1 In proposito, giova precisare che
- il termine per la rinnovazione della notifica, decorrente dalla data di comunicazione del citato provvedimento (10 aprile 2024), spirava il 10 giugno 2024, tenuto conto della proroga di diritto operante ex art. 155, comma 4, c.p.c. per essere festivo il giorno di scadenza (domenica 9 giugno);
- l'incombente è stato adempiuto il 18 aprile 2024 mediante notificazione in via telematica effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Gaetano de Bonis, difensore dell'Associazione nel giudizio d'appello svoltosi dinanzi alla CTR, come si evince dall'epigrafe della sentenza impugnata;
- il deposito del ricorso in rinnovazione è stato eseguito il 1 luglio 2024, ovvero nei venti giorni successivi alla scadenza del primo termine, dovendo anche in questo caso tenersi conto dell'operatività della proroga di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c. in ragione della natura festiva del giorno finale (domenica 30 giugno).
1.2 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell'impugnata sentenza per motivazione apparente, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione fra le parti.
2.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto escluso l'emersione di redditi d'impresa prodotti dall'Associazione nel periodo d'imposta 2006, pur essendo stata acquisita agli atti la fattura dalla stessa emessa in quell'anno nei confronti della N. Srl relativa ad attività pubblicitaria.
3. Con il terzo mezzo, introdotto, in via subordinata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
3.1 Si sostiene che avrebbe errato il giudice di secondo grado nell'affermare che le associazioni sportive dilettantistiche sono esentate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di presentazione della dichiarazione dei redditi.
3.2 Viene, al riguardo, obiettato che dette associazioni, qualora svolgano anche attività commerciale, sono obbligate alla tenuta di una contabilità separata, sicchè la contribuente avrebbe comunque dovuto annotare le fatture emesse per prestazioni diverse da quelle meramente sportive e presentare le prescritte dichiarazioni fiscali.
3.3 Si contesta, altresì, l'impugnata sentenza nella parte in cui sancisce l'illegittimità dell'operato accertamento "induttivo", impropriamente definito "sintetico", sull'erroneo presupposto che l'Associazione non avesse prodotto alcun reddito d'impresa nel periodo d'imposta in verifica.
4. Il primo motivo è fondato.
4.1 A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell'inosservanza del cd. "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di "mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" e di motivazione "perplessa od incomprensibile" o "apparente", esclusa qualunque rilevanza del suo semplice difetto di "sufficienza".
Per produrre il descritto effetto invalidante l'anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
4.2 In particolare, si definisce "apparente" la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l'iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell'interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
4.3 Nella presente fattispecie ricorre effettivamente la grave anomalia testè descritta, essendosi al cospetto di una motivazione che, seppur materialmente esistente dal punto di vista grafico, non rende intelligibile il percorso argomentativo che ha condotto il giudice d'appello alla decisione assunta.
4.4 Invero, la CTR lucana ha così giustificato l'adottata pronuncia reiettiva dell'appello erariale "...la contribuente rientra nel novero delle associazioni sportive dilettantistiche e, di conseguenza, era esentata dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili. Pertanto, deve ritenersi illegittimo l'accertamento sintetico operato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73, anche in ragione della mancata emersione di redditi d'impresa. Ed infatti l'obbligo dichiarativo sorge esclusivamente a seguito dell'effettiva produzione di redditi, ovvero in relazione all'adempimento, previsto dalla legge, di tenuta delle scritture contabili. Nel caso che ci occupa, essendo l'associazione non soggetta all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, non avendo prodotto alcun reddito, deve escludersi l'obbligo in capo alla stessa di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Da ciò consegue l'inapplicabilità dell'accertamento sintetico da parte dell'Ufficio, anche in ragione della circostanza per cui l'associazione non rientra tra i soggetti produttori di redditi d'impresa".
4.5 Ora, a prescindere dal fatto che nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha compiuto un accertamento "induttivo" cd. puro ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, e non invece un accertamento "sintetico" ex art. 38, comma 4, del medesimo decreto, deve rilevarsi che il collegio di secondo grado ha assertivamente sostenuto che le associazioni sportive dilettantistiche sarebbero "tout court" esentate dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (questione sulla quale ci si soffermerà più diffusamente infra, in sede di scrutinio del terzo mezzo), senza confrontarsi con la disciplina normativa di riferimento, peraltro nemmeno individuata.
Inoltre, in maniera del tutto apodittica, ha statuito che nessun reddito d'impresa era stato prodotto dalla contribuente nell'anno 2006, onde la stessa non risultava obbligata a presentare la dichiarazione fiscale relativa a quel periodo d'imposta.
4.6 Nel suo argomentare il giudice regionale non ha minimamente dato conto delle acquisizioni processuali, né tantomeno del contenuto delle doglianze mosse dall'Amministrazione Finanziaria con l'atto di appello -trascritto, per quanto di interesse, nel corpo dell'odierno ricorso per cassazione (pagg. 6-7), in ossequio al principio di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., modulato in conformità alle indicazioni della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 ottobre 2021, n. 55064/11, Succi ed altri c/Italia (sull'argomento cfr., ex ceteris, Cass. n. 8117/2022)-, nel quale era stato evidenziato che l'accertamento tributario oggetto di causa si fondava sulle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti della N. Srl, da cui era emerso che 'la stessa aveva annotato nei registri tenuti ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 633/72 la fattura emessa dall'Associazione B. SPORT CLUB BASKET n. 1 dell'11/01/2006, avente ad oggetto "Pubblicità anno 2005", per un imponibile di Euro 50.000,00, oltre I.V.A. aliq. 20% per Euro 10.000,00'.
Addirittura, nell'intero testo della sentenza, non viene fatta menzione alcuna di tale documento contabile, sul quale si fonda l'atto impositivo impugnato.
4.7 Appare, quindi, evidente come la CTR abbia completamente omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, in particolare per quanto attiene alla ritenuta "mancata emersione di redditi d'impresa" riferibili all'Associazione.
4.8 Alla luce di ciò, deve ritenersi sussistente la dedotta nullità della decisione per difetto del requisito di cui all'art. 36, comma 2, n. 4) del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale del processo tributario che nel giudizio civile ordinario trova il suo corrispondente nell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
5. Il secondo motivo rimane assorbito dall'accoglimento di quello precedente.
6. Il terzo mezzo, diretto a far valere un "error in iudicando" autonomamente rilevante pur nel contesto di una motivazione gravemente carente, è fondato.
6.1 Come si è visto in occasione della disamina del primo motivo, la CTR ha statuito che la contribuente, "rietra(ndo) nel novero delle associazioni sportive dilettantistiche,... era esentata dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili" e inoltre che "l'obbligo dichiarativo sorge esclusivamente a seguito dell'effettiva produzione dei redditi, ovvero in relazione all'adempimento, previsto dalla legge, di tenuta delle scritture contabili".
6.2 Le surriportate enunciazioni si rivelano giuridicamente erronee.
6.3 Invero, per giurisprudenza di questa Corte, le associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 della L. n. 398 del 1991, sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti; tanto in virtù dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale
- "ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta";
- "i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui all'articolo 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi" (cfr. Cass. n. 9973/2023).
6.4 Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge
- soltanto le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime fiscale agevolato ivi previsto sono espressamente esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. n. 600 del 1973 e da quelli di cui al titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 (comma 1);
- i soggetti che fruiscono dell'esonero devono in ogni caso annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso di cui agli artt. 8 e 13 del D.P.R. n. 640 del 1972, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali (comma 2);
- le fatture emesse e quelle di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973 (comma 4).
6.5 Sulla scorta di quanto precede, ha indubbiamente errato la CTR nel sostenere, in violazione dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, che la contribuente non fosse obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2006.
6.6 Nel contempo, poiché dalla ricostruzione fattuale della vicenda da essa operata non emerge l'avvenuto esercizio dell'opzione di cui poc'anzi si è detto, il collegio regionale è pure incorso nella falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, della L. n. 398 del 1991 nel momento in cui ha apoditticamente asserito che l'Associazione risultava esentata dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.
6.7 Per il vero, le norme dianzi citate non sono state espressamente evocate dalla ricorrente nel motivo di doglianza che si sta scrutinando.
6.8 Non va, tuttavia, dimenticato che, in forza del principio "iura novit Curia", l'inesatta individuazione, ad opera del ricorrente per cassazione, della norma che si assume violata resta senza conseguenze quando dalla descrizione del vizio ascritto alla sentenza impugnata possa inequivocabilmente risalirsi alla norma stessa, come appunto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 20154/2021, Cass. n. 3874/2020, Cass. n. 1388/2019, Cass. n. 4439/2014).
6.9 Riguardo, infine, alla contestazione involgente l'affermata illegittimità dell'accertamento induttivo compiuto dall'Ufficio -nella quale si sostanzia la formulata denuncia di violazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973-, essa rimane assorbita dalla riscontrata apparenza della motivazione resa dalla CTR sul punto relativo alla produzione di reddito d'impresa da parte della contribuente.
7. In definitiva, il primo e il terzo motivo sono fondati, mentre il secondo rimane assorbito.
7.1 Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell'impugnata sentenza, nei limiti precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della B., in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, fornendo congrua motivazione e uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
7.3 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della B., in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.