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4 dicembre 2024
Le ASD sono soggette ad obblighi contabili e dichiarativi anche se beneficiano del regime agevolato
Le ASD sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti.
di La Redazione
Il Fisco notificava ad Alfa ASD un avviso di accertamento con il quale le contestava l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2006, a seguito di verifica fiscale su una s.r.l. da cui era emersa una fattura emessa nei confronti dell'associazione. Proposta impugnazione dalla contribuente, la CTP la accoglieva motivando che l'accertamento "sintetico" effettuato fosse illegittimo in quanto le ASD sono esonerate dalla tenuta della scritture contabili. Conclusione, questa, che veniva poi confermata in secondo grado dalla CTR.
 
La questione giunge così davanti alla Cassazione, su ricorso del Fisco che, tra più motivi, lamenta violazione e la falsa applicazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La ricorrente, in particolare, evidenzia che le ASD, qualora svolgano anche attività commerciale, come nella specie, siano obbligate alla tenuta di una contabilità separata, sicché Alfa avrebbe comunque dovuto annotare le fatture emesse per prestazioni diverse da quelle sportive e presentare le prescritte dichiarazioni fiscali.
 
Con ordinanza n. 28091/2024, la sezione Tributaria dichiara fondata la censura e, per l'effetto, accoglie il ricorso, precisando che le ASD, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 della L. n. 398/1991, sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti. E ciò in applicazione dell'art. 2 della L. n. 398/1991, in virtù del quale i soggetti che usufruiscono dell'esonero devono in ogni caso annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso ex artt. 8 e 13 del D.P.R. n. 640/1972, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali; le fatture emesse e quelle di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 (comma 4).
 
Sulla scorta di ciò, è evidente che, nel caso di specie, abbia indubbiamente errato la CTR nel sostenere, in violazione dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, che la contribuente non fosse obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2006. È di conseguenza valido l'accertamento induttivo effettuato a seguito di verifica fiscale effettuata presso una srl a cui l'associazione sportiva aveva fatturato l'attività pubblicitaria svolta
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