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18 dicembre 2024
Le soluzioni del Giudice di Pace: responsabilità della banca per prelevamenti non autorizzati
Il furto di una carta di debito comporta responsabilità del titolare in caso di operazioni non autorizzate?
di La Redazione
L’oggetto del processo: prelevamenti non autorizzati

ilcaso

Il contenzioso. Tizia conveniva in giudizio parte convenuta al fine di conseguire, previa declaratoria di illegittimità del contesto rappresentato, la ripetizione dell'importo. A tal fine l'attrice allegava di essere titolare di un conto corrente bancario e che a seguito del furto della carta di debito (contenuta nella propria borsa), dal ridetto conto veniva prelevato l'importo complessivo mediante prelievi ATM e pagamento. L'attrice deduceva come tale operazione fosse da attribuire ad attività omissiva della convenuta attesa l'impossibilità di accedere prontamente al servizio telefonico per bloccare l'utilizzo del conto corrente.

L’istituto in contestazione

esempio

A norma dell'art. 7 D.Lgs. n. 11/2010, l'utente abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di: a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati; b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate. Ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. cit., qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. 

Orientamenti giurisprudenziali

giurisprudenza

Postulando la natura contrattuale del rapporto tra banca e correntista e dunque un certo rilievo dell'art. 1176 c.c. in tema di diligenza delle parti del rapporto di conto, si è osservato che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto (Cass. 18045/2019). In sostanza, da un lato, grava sulla banca l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla banca l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente. Infine, quest'ultimo subisce le conseguenze della perdita se, per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo (Cass., 9721/2020).

Le soluzioni del Giudice di Pace

ildiritto

Nel caso di specie, secondo il giudice, gli elementi complessivamente acquisiti al giudizio non consentivano di ritenere sussistente, neppure in via presuntiva, la colpa grave dell'utilizzatore, segnatamente per aver custodito il PIN insieme alla carta di pagamento rubata e per aver tardato nel richiedere il blocco della carta.  Invero, l'attrice aveva dedotto di aver subìto il furto della carta nella mattinata del 17.11.2023, avvedendosene intorno alle ore 14.00 (ancorché ratificando denuncia all'autorità giudiziaria solo il giorno dopo) e provvedendo, quindi, a bloccare la carta sùbito dopo la verifica del furto. A parere del giudice, doveva ritenersi che il lasso di tempo intercorso tra il momento in cui la sig.ra aveva a dedotto di essersi avveduta del furto - ossia dopo le ore 14.00 - e quello in cui aveva provveduto a richiedere il blocco della carta - ossia alle ore 14.30 circa - non era indice di un atteggiamento gravemente negligente in capo all'utilizzatore. Nel caso di uso illegittimo di tessera bancomat (rubata e poi utilizzata per eseguire prelievi illeciti), la banca che eccepisca la colpa concorrente del titolare per difettosa custodia del codice personale deve dimostrare tale negligenza, che non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto che la tessera bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata con il PIN (Trib. Velletri 09/06/2022, n.1202). Nel caso di specie, non poteva, dunque, condividersi l'assunto della banca secondo cui, in considerazione del brevissimo lasso di tempo intercorso con l'operazione disconosciuta, era praticamente impossibile l'estrazione illecita del PIN da parte dei malfattori. 

In conclusione, non risultava fondata la presunzione di custodia del PIN unitamente alla carta e, quindi, di colpa grave in capo all'utilizzatore.  A tale stregua, non ricorreva la prova in concreto della colpa grave in capo all'utilizzatore, tale da escludere la responsabilità della banca per le operazioni disconosciute per cui deve essere riconosciuto il diritto, da parte dell'attrice, al rimborso degli importi delle operazioni disconosciute. Domanda accolta.

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