Svolgimento del processo
1. L'associazione politica "DL 1" conveniva la Banca X s.p.a. -di seguito, per brevita, BX - avanti al Tribunale di Roma, chiedendo ne fosse accertata in via principale la responsabilità per violazione degli obblighi contrattuali ex- art. 1218 cod. civ. ed in via subordinata la responsabilità, ex artt. 1228 e 2049 cod. civ., per fatto degli ausiliari.
1.1. Allegava, a fondamento delle domande: a) che essa associazione aveva acceso presso la Agenzia X della BX. un canto corrente, in cui confluivano le risorse economiche del partito ed in c4i erano autorizzati ad operare disgiuntamente ii Presidente on. R ed ii tesoriere on. L ; b) che tra ii 2007 ed ii 2011 ii L si era indebitamente appropriato delle risorse del G0nto -praticamente "svuotandolo"-, disponendone mediante bonifici ai propri familiari o a terzi, ivi comprese società interamente controllate da lui e la moglie, nonche mediante emissione di assegni o prelievi in contanti, corrispondenti a meri trasferimenti di fondi ovvero a pagamenti effettuati nel suo personale ed esclusivo interesse; c) che di tale indebita appropriazione, per cui si era anche proceduto in sede penale, l'associazione si era accorta soltanto a seguito di comunicazione della Banca d'Italia del 20 febbraio 2012; d) che, invece, la B X non aveva segnalato alcunche, pur in presenza di numerose operazioni anomale, per frequenza ed elevato limitata a inviare soltanto le comunicazioni ordinarie (coftt l1taz1oneo411212024 bancarie, estratti conto mensili) e soltanto all'indirizzo del tesoriere infedele L ; d) che pertanto sussisteva responsabilità della banca, per i titoli dedotti in giudizio, mentre ii danno risarcibile doveva essere considerato di ammontare pari agli importi illecitamente sottratti.
1.2. Si costituiva, resistendo, la B X.
1.3. Con sentenza n. 13652/2017 ii Tribunale di Roma rigettava la domanda risarcitoria.
2. Avverso tale sentenza "DL " proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la BX
2.1. Con sentenza n. 6739 del 30 settembre 2021 la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello e confermava integralmente la sentenza impugnata.
3. Avverso tale sentenza "DL
per cassazione, affidato a quattro motivi.
3.1. Resiste con controricorso la BX propone ora ricorso
4. La trattazione del ricorso e stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
II Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglin,ento del primo motivo di ricorso, che fossero dichiarati inammissibili ii secondo e terzo ed assorbito ii quarto.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative.
Motivi della decisione
ii primo motive l'associazione ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1374, 1375 cod. civ. e dell'art. 119 t.u.b., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 en. 5, cod. proc. civ.".
Censura l'impugnata sentenza la dove, condividendo le statuizioni del giudice di primo grado, ha stabilito che"all'operatore bancario non puo Imporsi un obbligo sulla controparte dal contenuto indefinite come quello ipotizzato dall'appellante e che implicherebbe l'analisi sistematica delle movimentazioni realizzate nell'ampio spazio temporale di un lustro e quindi della loro concatenazione, della verifica dell'identita dei beneficiari dei movimenti (siano esse persone fisiche o giuridiche) e dei loro particolari rapporti con chi legalmente opera sul canto in name del soggetto che ne e titolare (un'associazione nella fattispecie), tanto piu se sia plausibile fare affidamento sulla solidita dell'organizzazione interna di un partito politico strutturato sul territorio nazionale e che aveva invece lasciato carta bianca ad una sola persona e per cosi tanto tempo, attribuendogli incondizionati poteri gestori presenti da qualsiasi vigilanza, circostanza che -da sola- gli ha permesso di operare indirettamente e senza alcun sistema di controllo interno, inopinatamente tralasciato dall'associazione, vigilanza e controllo che, per ii principio di autoresponsabilita, non possono essere riversati sull'istituto di credito".
II "fatto decisive" che ii giudice d'appello avrebbe mancato di esaminare, attiene alla riferita contestazione della B X relativa alle gravi carenze nel sistema dei controlli interni all'associazione, e consisterebbe nella circostanza che "I soggetti preposti all'attivita di gestione e controllo erano proprio i soggetti indagati dalla Procura di Roma per appropriazione indebita delle somme dell'Associazione, ossia - tra gli altri - ii L e i commercialisti, Dott.ri M e .s "
2. Con ii secondo motivo la ricorrente denuncia "Violazione e faIsa applicazione dell'art. 1228 cod. civ. con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ.".
Lamenta che la corte di merito ha trascurato di valutare se sussistessero i presupposti della responsabilita della banca per fatto dei propri ausiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228
3. Con ii terzo motivo la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ. con riferimento all'art.360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ.".
Lamenta che la corte di merito ha trascurato di valutare se sussistessero i presupposti della responsabilita della banca per fatto dei propri ausiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 cod. civ.
4. Con ii quarto motivo la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e 118, commi 1 e 2, disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all'art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.".
Lamenta che la corte di merito, confermando la decisione di primo grado, ha reso una motivazione apparente in riferimento al secondo motive di appello, per avere esc::luso la rilevanza, ai fini dell'accertamento della irregolarita delle operazioni compiute dal tesoriere L , degli indicatori di anomalia previsti dalla Banca d'Italia in funzione antiriaiclaggio, ma anche idonei a fondare la segnalazione delle anomalie da parte dell'istituto di credito al titolare del conto.
5. II primo ed ii quarto motivo, che per la loro stretta connessione possoho essere scrutinati congiuntamente, sono fondati, nei termini che seguono.
5.1. Sebbene, in linea generale, non possa essere affermato un indiscriminato e generale obbligo in capo alla banca di controllo delle movimentazioni del conto corrente, per altro verso, la banca e tenuta, in relazione all'obbligo di buona fede oggettiva nell'ambito del rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 cod. civ. e nell'esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per ii suo interesse, un eccessivo pregiudizio per ii proprio cliente correntista, e dunque a dare perlomeno segnalazione al cliente delle operazioni che, nel caso di specie per rilevante frequenza, esorbitante importo, anomale modalita di effettuazione -mediante frazionamento ed anche mediante prelievo in contanti- e che vedevano come beneficiari lo stesso L , i suoi familiari o terzi estranei al partito (sovente sempre i medesimi), si rivelavano estranee all'attivita ed agli interessi del partito stesso.
Questa Corte ha gia avuto modo di affermare, in generale, che "La clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocita, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanta espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per se inadempimento e puo comportare l'obbligo di risarcire ii danno che ne sia derivato" (Cass., 11/02/2005, n. 2855), e che "II principio di correttezza e buona fede -ii quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore ii giusto riguardo all'interesse del creditore" deve essere inteso in senso oggettivo in quanta enuncia un dovere di solidarieta, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocita, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, ii dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicche dalla violazione di tale regola di comportamento puo discendere, anche di per se, un danno risarcibile" (Cass., 10/11/2010, n.
22819).
Piu specificatamente, e stato precisato che "In tema di conto corrente bancano, ancorche all'istituto di credito un dovere generale di monitorare la regolarita delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso e ascritto
un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare ii cliente" (Cass., 03/11/2023, n. 30588); ed ancora: "In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con ii quale una societa intrattenga rapporti di canto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarita delie operazioni compiute dall'amministratore di detta societa, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la societa abbia affidato i propri depositi), ii rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informarne la societa, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva (Cass., 31/03/2010, n. 7956).
Va ulteriormente rilevato che suddetti obblighi di informazione e di protezione risultano particolarmente cogenti, nei rapporti con i clienti, per l'istituto di credito, dato che esso e tenuto ad operare con la diligenza richiesta dall'attivita professionale svolta ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477).
5.2. Orbene, la dove, pur dando atto della riscontrata anomalia di numerose operazioni di canto corrente, e pervenuta ad escludere l'obbligo di controllo della banca in funzione protettiva del cliente, la corte territoriale non ha pronunciato in maniera conforme ai suindicati principi.
5.3. Erra, inoltre, l'impugnata sentenza la dove, nel confermare la sentenza di primo grado, ritiene che la banca abbia assolto l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
Risulta infatti essere stato accertato in causa che le comunicazioni, peraltro solo quelle periodiche ed ordinarie, siano state inviate dall'istituto di credito soltanto a colui che si e poi rivelato essere un tesoriere infedele, mentre ii gia citato arresto n. 7956/2010 di questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare in capo alla banca non solo un dovere di attivazione e di informazione -ulteriore rispetto a quello ordinario e periodico di comunicazione al correntista del rilievo di operazioni anomale, ma anche, ed in un caso pressoche sovrapponibile a quello in esame, la necessita della "attivazicme della banca per informarne la societa, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva".
5.4. Parimenti erronea injure, infine, e la statuizione secondo cui nel caso di specie non sarebbe configurabile l'esistenza di un danno risarcibile, dal momenta che l'attivita illecita del L sarebbe stata consentita dall'assenza di meccanismi di controllo interni al partito.
Sul punto va infatti rilevato che un eventuale addebito di responsabilita de "DL " per mancanza di un controllo interno sull'operato del tesoriere, rivelatosi infedele, non basta di per se--ad escludere in toto la responsabilita della banca odierna resistente, al piu potendo essere applicato al caso di specie l'art. 1227 cod. civ. per ii concorso di colpa del creditore.
5.5. Rileva inoltre ii Collegio che, come fondatamente dedotto dall'associazione ricorrente nel quarto motivo, l'impugnata sentenza presenta ampi vizi motivazionali.
La corte d'appello rileva che la segnalazione delle anomalie di Banca d'Ital1a, se effettuata non solo esclusivamente ai competenti uffici dell'organo di vigilanza, ma anche al titolare del conto "vanificherebbe proprio gli accertamenti volti alla prevenzione e repressione del riciclaggio (e del terrorismo internazionale) e deve "considerarsi vietata dalla legge" (cosl p. 12 dell'impugnata sentenza).
Siffatta motivazione, sebbene graficamente esistente, in primo luogo e apodittica e non rende percepibile ii fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ii ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
In secondo luogo, e anche illogica, dato che, come con divisibilmente ha rilevato ii Pubblico Ministero nella sua requisitoria, la corte di merito confonde gli obblighi di legge dettati dalla disciplina di contrasto al riciclaggio coi generali obblighi contrattuali di informativa nei confronti del correntista; invece, gli "indici di anomalia" di cui alla disciplina antiriciclaggio costituiscono anche, iA termini generali, indicatori di operazioni "anomale" e quindi "sospette", e per tale ragione dovevano imporre all'istituto di credito le debite segnalazioni al correntista.
6. In conclusione, devono essere accolti ii primo ed ii quarto motivo di ricorso, mentre ii secondo ed ii terzo vanno dichiarati assorbiti, con la precisazione, peraltro, che essi fanno riferimento, rispettivamente, alla domanda che assumeva la responsabilita della Banca ex art. 1228 c.c., proposta in primo grado, ma non piu riproposta in appello, nonche alla domanda
che assume la responsabilita della Banca ex art. 2049 c.c., e che tuttavia non e stata mai proposta, neppure in primo grado.
7. L'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in altra sezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame in base ai suindicati principi.
8. II giudice del rinvio provvedera anche su e spese di giudizio di legittimita.
P.Q.M.
La Corte accoglie ii primo ed ii quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti ii secondo ed ii terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in altra sezione e comunque in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.