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19 dicembre 2024
ADR: il Mimit modifica la disciplina sull'elenco degli organismi
Con il Decreto 17 dicembre 2024, il Mimit aggiorna le disposizioni del Decreto 21 dicembre 2015 che istituisce l'elenco degli organismi ADR.
di La Redazione
Il Mimit ha reso noto il Decreto 17 dicembre 2024 che interviene in materia di ADR (Alternative Dispute Resolution) aggiornando le disposizioni del Decreto 21 dicembre 2015 all’attuale quadro normativo di settore, al fine di contribuire alla semplificazione amministrativa e, di conseguenza, ad una maggiore diffusione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

precisazione

L'ADR è una procedura alternativa che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese. Tale istituto è stato introdotto in Italia con il D.Lgs.  n. 130/2015,  che ha recepito la Direttiva 2013/11/UE.

In particolare, il provvedimento ministeriale prevede l'aggiunta di due disposizioni nell'articolo 4 del Decreto direttoriale cit..

legislazione

Articolo 4-bis

Vigilanza sugli organismi iscritti e trasmissione di informazioni

  1. «Nell'ambito della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 141- novies, comma 4, del Codice del consumo, gli organismi ADR utlizzano il modello predisposto a tal fine dal Ministero e pubblicato sul sito istituzionale.
  2. Nell'esercizio del potere di vigilanza sugli organismi iscritti, di cui all'articolo 141- decies, comma 2, del Codice del consumo, è facoltà del Ministero richiedere agli organismi iscritti chiarimenti e invio di documentazione al fine di verificare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 del presente decreto».

legislazione

Articolo 4-ter

Sospensione e cancellazione degli organismi iscritti

  1. «In conformità a quanto prescritto dall'articolo 141-decies, comma 4, del Codice del consumo, nel caso in cui un organismo iscritto non soddisfa più uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo, il Ministero lo contatta per segnalargli la non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente e comunque non oltre tre mesi dall'invio della comunicazione.
  2. Con la trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, il Ministero sospende altresì l'organismo interessato dall'elenco di cui all'articolo 1 del presente decreto.
  3. Decorso inutilmente il termine del comma 1, nel caso in cui l'organismo iscritto continui a non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, il Ministero provvede alla cancellazione dell'organismo tramite decreto direttoriale».
È anche disposto che all’art. 2, comma 2, la parola «morali» sia sostituita con le parole «di onorabilità». Infine, all'art. 3, comma 3, l’indirizzo PEC dgmccvnt.div11@pec.mise.gov.it è sostituito con il seguente dgcm.div04@pec.mimit.gov.it.
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