
Nel caso di specie era stato proposto un ricorso al Tribunale per i minorenni ai sensi degli
Svolgimento del processo
Con ricorso datato 07/06/2023, proposto ai sensi degli articoli 330 e ss. c.c., 473 bis.40 e 473 bis.42 c.p.c., M.V. ha adito il Tribunale per i minorenni di Bologna, chiedendo, in via istruttoria urgente: disporsi l’ascolto delle minori V. e V.; in via provvisoria ed urgente: nominarsi un curatore speciale in favore delle minori; sospendersi il padre delle minori dalla responsabilità genitoriale; valutarsi i comportamenti omissivi e commissivi del predetto e, per l’effetto, assumersi i provvedimenti ex articoli 330 e ss. c.c., confermando il collocamento delle minori presso la madre, autorizzandola ad assumere in via autonoma, nell’interesse esclusivo delle figlie, le decisioni ordinarie e straordinarie inerenti alle stesse; in via definitiva: accertato il pregiudizio reale patito da V. e V. a causa degli atteggiamenti, anche maltrattanti, paterni, adottarsi un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex articoli 330 e ss. c.p.c.
A sostegno delle predette richieste, la ricorrente deduceva: che le parti avevano concordato l’affido condiviso delle minori, con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione degli incontri padre/figlie secondo l’assetto pattuito in sede di divorzio consensuale, intervenuto in regime di negoziazione assistita; che il Tribunale di Bologna, adito dalle odierne parti con separati ricorsi, poi riuniti, a modifica delle condizioni di divorzio, con decreto in data 17-22/11/2021, reso nel procedimento n. 2372/2020 R.G., confermava il regime di affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione prevalente presso la madre, rimandando, quanto agli incontri padre/figlie, al calendario elaborato all’esito della CTU svoltasi nel corso del giudizio, ammonendo la ricorrente ex articolo 709 ter c.p.c. e invitandola ad astenersi da qualsivoglia condotta tesa a coinvolgere le figlie nelle dinamiche conflittuali tra i genitori, conferendo, inoltre, al Servizio sociale competente per territorio un incarico biennale di presa in carico del nucleo, con attivazione di ogni debito intervento di supporto alla genitorialità e di sostegno, se necessario anche di natura psicologica, alle minori; che tale decreto veniva confermato dalla Corte di Appello, adita in sede di reclamo dalla ricorrente, con decreto in data 23/09/2022; che la ricorrente aveva impugnato quest’ultimo provvedimento con ricorso straordinario per Cassazione.
Nel costituirsi, P.L. formulava in via preliminare principale l’eccezione di litispendenza ex articolo 39, comma 1, c.p.c. e, in via preliminare subordinata l’eccezione di incompetenza ex articolo 38, comma 1, disp. att. c.c., contestando, nel merito, ogni avverso assunto.
Alla prima udienza del 09/10/2023, instauratosi il contraddittorio tra le parti, e rilevata dal giudice delegato l’idoneità delle eccezioni preliminari svolte dal resistente a definire il giudizio, la causa veniva rinviata all’udienza del 16/10/2023, ove veniva discussa dalle parti.
Nel corso di tale udienza, la ricorrente dava atto di avere depositato rinuncia al motivo di ricorso per cassazione proposto contro il decreto in data 23/09/2022, emesso dalla Corte di appello a definizione del giudizio di reclamo sopra indicato, riguardante la ritenuta omessa pronuncia della Corte territoriale sulle domande ex artt. 330 e 333 c.c., proposte dalla ricorrente e riproposte nel presente procedimento, avviato davanti alla Tribunale per i minorenni. Nella medesima udienza, il resistente, anche a fronte della predetta rinuncia, contestava, come già evidenziato, l’abuso del processo da parte della ricorrente e la connessa violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.
A definizione del menzionato procedimento, il Tribunale per i minorenni di Bologna, respingeva l’eccezione di litispendenza, ma accoglieva l’eccezione di incompetenza ex art. 38, comma 1, disp. att. c.c.
Ritenuta non decisiva ogni considerazione sulla rinuncia al motivo di ricorso per cassazione, depositata dalla ricorrente, il Tribunale per i minorenni evidenziava che la litispendenza può essere anche parziale, ma la relativa dichiarazione presuppone che i due giudizi pendano dinanzi a (diversi) giudici entrambi competenti, mentre nella specie tale evenienza non sussisteva, dovendo escludersi la competenza del Tribunale per i minorenni, in applicazione del novellato articolo 38, comma 1, disp. att. c.c. Il menzionato Tribunale ha evidenziato che il d.lgs. n. 149 del 2022 ha previsto la competenza del Tribunale ordinario per tutte le domande de responsabilitate (limitazione o decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale) che siano promosse quando sia già pendente (anche su richiesta del Pubblico Ministero), o venga successivamente instaurato innanzi al Tribunale ordinario, un procedimento di separazione, di divorzio, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per i figli "non matrimoniali" o di modifica delle relative condizioni, purché tale procedimento non sia già concluso con decisione non più impugnabile, dal momento che solo in tal caso resta ferma la competenza del Tribunale per i minorenni.
In tale ottica, secondo il Tribunale per i minorenni, ove il giudizio di merito davanti al Giudice del conflitto familiare si trovi in una situazione di quiescenza (ad esempio, perché siano ancora pendenti i termini per l’impugnazione o, come nella specie, perché sia pendente il giudizio di impugnazione davanti al giudice di legittimità), non potendo operarsi il raccordo tra i giudizi mediante trasmissione degli atti al Giudice del conflitto familiare, come previsto dall’art. 38 disp. att. c.c., deve intervenire solo una mera pronuncia declinatoria di incompetenza.
M.V. ha proposto ricorso ex art. 47 c.p.c., affidato a tre motivi di censura.
P.L. ha depositato memorie difensive ex art. 47, comma 5, c.p.c.
Anche il curatore speciale delle minori ha depositato memorie difensive ex art. 47, comma 5, c.p.c., chiedendo, comunque, la condanna di entrambi i genitori, solidalmente ovvero ciascuno proporzionalmente secondo le loro responsabilità, a risarcire alle figlie minori il danno ex art. 96 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Repubblica PAOLA FILIPPI ha depositato conclusioni scritte il 18/08/2024, chiedendo il rigetto del regolamento di competenza.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza e l’errata applicazione dei principi fondanti l’art. 38 disp. att. c.c., l’art. 39 c.p.c., l’art. 324 c.p.c., gli artt. 390 e 391 c.p.c. e gli artt. 473 bis.6, 473 bis.40, 473 bis.42 e 473 bis.46, non avendo il Tribunale per i minorenni tenuto conto che la competenza per attrazione presuppone la duplice pendenza dei procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni e al Tribunale ordinario, nella specie del tutto mancante, per l’intervenuta rinunzia al motivo di censura formulato davanti alla S.C., relativo alla richiesta di provvedimenti de responsabilitate, operata proprio per evitare la contemporanea pendenza dei due procedimenti.
Con il secondo motivo di ricorso è censurata la decisione impugnata per non avere il Giudice di merito tenuto conto che, nella specie, non vi era perfetta coincidenza tra l’azione esercitata innanzi al Tribunale per i minorenni e l’azione pendente nel procedimento di impugnazione innanzi alla Suprema Corte, poiché la domanda formulata al Tribunale per i minorenni non faceva richiamo solo agli artt. 330 e ss. c.c., ma anche alle misure necessarie in caso di violenza ai sensi degli artt. 473 bis.40 e 473 bis.42 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto che nel ricorso davanti al Tribunale per i minorenni erano stati prospettati fatti sopravvenuti che, in difetto di deducibilità innanzi alla Suprema Corte, rendevano necessaria l’introduzione di un’autonoma azione per l’adozione di provvedimenti suscettibili, peraltro, di assunzione ufficiosa.
Si tratta in particolar modo del fatto, verificatosi qualche mese dopo dall’episodio di violenza del 25/02/2022, e mai dedotto prima, rappresentato dal rifiuto delle figlie minori V. e V. di vedere il padre e, ancora, della richiesta di rinvio a giudizio di P.L., della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Bologna, a seguito delle indagini preliminari relative all’episodio del 25/02/2022 (a pagina 13 del ricorso introduttivo innanzi al Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna veniva dedotto e allegato l’incidente probatorio nel procedimento penale in cui le figlie manifestavano la volontà di non vedere più il padre e si richiamava, la richiesta di rinvio a giudizio del 22/11/2022, depositata il 30/11/2022, che veniva anch’essa prodotta).
2. Occorre preliminarmente rilevare che il curatore delle minori ha depositato scritture definitive oltre in termine previsto dall’art. 47, comma 5, c.p.c., il quale precede quanto segue: «Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono nei venti giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.»
Il ricorso per regolamento di competenza risulta, infatti, notificato al curatore delle minori il 25/01/20204, ma le scritture difensive e la relativa documentazione sono state depositate il 29/02/2024, ben oltre il termine previsto.
Tuttavia, come già affermato da questa Corte, la disposizione sopra riportata, rimasta immutata anche a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevede un termine di carattere ordinatorio con la conseguenza che, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 6380 del 14/03/2018; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 34595 del 16/11/2021; conf. da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25153 del 19/09/2024, non massimata).
3. Sempre in via preliminare occorre rilevare che il ricorso non risulta notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 336 c.c. e 72 c.p.c. è legittimato all’impugnazione.
3.1. Come affermato da questa Corte, nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione, posto che l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d'appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell'ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del P.G. presso la Corte di cassazione (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15714 del 11/06/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
3.2. Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta che il Pubblico Ministero abbia rassegnato conclusioni, sicché deve escludersi la configurabilità di una sua soccombenza. Come sopra evidenziato, le esigenze del contraddittorio sono soddisfatte dalla presenza del P.G. presso questa Corte, che, nella specie, ha anche illustrato le proprie conclusioni.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.
4.1. La controversia riguarda un procedimento relativo all’adozione di misure ablative limitative della responsabilità genitoriale, promosso da un genitore nei confronti dell’altro davanti al Tribunale per i minorenni di Bologna, in pendenza di un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio ancora in corso davanti al giudice di legittimità.
4.2. Com’è noto il testo attualmente vigente dell’art. 38, comma 1, disp. att. c.c., applicabile al presente procedimento, è il risultato delle modifiche introdotte dalla legge delega sulla riforma del rito civile, la l. n. 206 del 2021, seguite da alcuni aggiustamenti apportati dal d.lgs. n. 149 del 2022.
4.3. Il testo previgente statuiva come segue: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli … 330, 332, 333, 334, 335 … del codice civile. Per i procedimenti di cui all’art. 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. …».
Tale disciplina ha generato dubbi interpretativi e difficoltà nella pratica applicazione che sono sfociati in numerosi conflitti di competenza.
Nella dottrina maggioritaria e nella prassi giurisprudenziale si è, comunque, consolidata l’opinione secondo la quale, in caso di preventiva instaurazione di procedimento di separazione, divorzio, affidamento dei figli o loro modifiche dinanzi al Tribunale ordinario, il Tribunale per i minorenni successivamente adito dovesse declinare la propria competenza. Al contrario, qualora il giudizio ex art. 336 c.c. fosse previamente instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza avrebbe dovuto permanere in capo al giudice specializzato (sulla distinzione tra provvedimenti ablativi e provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021).
Questa Corte ha reiteratamente affermato che l’art. 38, comma 1, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 219 del 2012) si deve interpretare nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale al Tribunale dei minorenni, ma, quando è pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti, spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella Corte d'appello in composizione ordinaria, se pende il termine per l'impugnazione o l’appello sia stato proposta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15154 del 30/05/2024; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3777 dell’08/02/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3490 dell’11/02/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 1349 del 26/01/2015).
4.4. La menzionata previsione normativa non ha, tuttavia, risolto completamente il problema della duplicazioni di giudizi e del rischio di giudicati contrastanti, operando la vis attractiva del Tribunale ordinario solo in caso di preventiva instaurazione della causa attraente davanti a detto Tribunale.
Nell’attesa dell’unificazione dei riti in materia familiare, il legislatore ha ritenuto di immediata urgenza la riforma dell’articolo 38 disp. att. c.c., modificando la relativa disciplina con la l. n. 206 del 2021, procedendo, poi, a compiere ulteriori modifiche con il d.lgs. n. 149 del 2022.
È stato, pertanto, riformulato l’articolo 38 disp. att. c.c., che ha mantenuto al Tribunale per i minorenni la competenza per le domande riguardanti la richiesta di provvedimenti limitativi, ablativi e ripristinatori della responsabilità genitoriale, ma ha anche disposto che, in caso di contemporanea pendenza di giudizi separativi, divorzili o ex articolo 316 c.c. - nonché di altri procedimenti che prevedano l’adozione di provvedimenti per la disciplina dell’affidamento dei figli, quali quelli previsti dagli art. 250, 268 e 277 c.c. - il Tribunale per i minorenni debba, sia se preventivamente sia se successivamente adito, ed anche qualora il procedimento ex art. 336 c.c. sia instaurato su ricorso del Pubblico Ministero, spogliarsi del procedimento trasmettendo gli atti al Tribunale ordinario.
Il vigente art. 38 disp. att. c.c. stabilisce, infatti, quanto segue: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.».
È evidente che, per quanto di interesse, il testo novellato ha ampliato l’ambito operativo della “competenza per attrazione” in favore del Tribunale ordinario, prevedendo espressamente che quest’ultimo sia competente per l’adozione di misure limitative e ablative della responsabilità genitoriale, non solo quando il menzionato Tribunale ordinario sia stato adito (per statuire nelle controversie ivi indicate) prima del Tribunale per i minorenni (e il giudizio sia ancora pendente), ma anche quando sia adito successivamente al Tribunale per i minorenni.
4.5. La disposizione appena illustrata, attualmente vigente, contiene, dunque, una speciale disciplina della competenza che presuppone, come quella precedente, la pendenza del giudizio che esercita l’attrazione, in modo tale da consentire la trattazione delle domande sulla titolarità della responsabilità genitoriale insieme a quelle che attengono all’esercizio della stessa.
La competenza attribuita al tribunale ordinario dall'art. 38 disp. att. c.c. ha, infatti, carattere derogatorio rispetto a quella spettante in via ordinaria al giudice minorile e trova giustificazione nella connessione oggettiva e soggettiva esistente tra i giudizi de responsabilitate e quelli menzionati nella norma, che hanno ad oggetto necessario o eventuale la disciplina dell’affidamento del figlio minore, così soddisfacendo l’esigenza di concentrazione delle tutele, volta ad evitare che in riferimento ad un'identica situazione conflittuale possano essere aditi organi giudiziali diversi ed assunte decisioni contrastanti ed incompatibili, e scoraggiando anche un'eventuale utilizzazione a fini strumentali delle azioni previste a tutela degl'interessi dei figli minori (cfr. Cass, Sez. 6-1, Ordinanza n. 16339 del 10/06/2021).
Quale previsione che deroga alla competenza del Tribunale per i minorenni, la norma deve essere interpretata in senso tassativo e restrittivo, con conseguente riespansione della competenza del Tribunale per i minorenni qualora il presupposto della vis attractiva venga meno.
4.6. In tale ottica, è evidente che la disciplina contenuta nell’art. 38 disp. att. può operare se e nei limiti in cui la trattazione unitaria delle domande sia possibile.
Analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina previgente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15154 del 30/05/2024; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3777 dell’08/02/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3490 dell’11/02/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 1349 del 26/01/2015), la trattazione unitaria è possibile, e la “competenza per attrazione” opera, non solo quando il giudizio penda davanti al Tribunale ordinario, quale giudice di primo grado, ma anche quando sia proposto appello contro la decisione del Tribunale.
In virtù del chiaro disposto dell’art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c., infatti, è consentita l’introduzione di domande nuove e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori («Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori ...»).
In tale ipotesi, dunque, il Tribunale per i minorenni può accertare la sussistenza della “competenza per attrazione” della Corte d’appello e trasmettere gli atti a quest’ultima, «innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua».
Diversamente accade nel caso in cui il giudizio avviato davanti al Tribunale ordinario, e deciso anche dal Giudice dell’appello, sia pendente davanti al giudice di legittimità, poiché il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata, ove alla domanda di merito si sostituiscono i motivi di impugnazione di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché il giudice di legittimità non potrà mai adottare provvedimenti richiesti con la domanda presentata davanti al Tribunale per i minorenni, né potrà trattare il procedimento avviato davanti al Tribunale per i minorenni, previa riunione con quello davanti a lui promosso.
4.7. In sintesi, la “competenza per attrazione” non opera quando si sia concluso il giudizio di appello nei procedimenti avviati davanti al Tribunale ordinario, indicati dall’art. 38 disp. att. c.c., e sia pendente il giudizio in sede di legittimità.
In questi casi, il Tribunale per i minorenni può, semmai, valutare la sospensione del processo ex art 295 c.p.c., in presenza dei presupposti di legge, ove dalla decisione del giudice di legittimità dipenda la decisione della causa, ferma restando la possibilità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti durante la sospensione (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 5779 del 14/06/1990).
4.8. Nel caso di specie, dunque, poco conta la rinuncia al motivo di ricorso per cassazione relativo alla dedotta omessa pronuncia sulle richieste de responsabilitate formulate, poiché assume rilievo dirimente il fatto che il giudizio davanti al Tribunale per i minorenni sia stato proposto quando già era stato presentato il ricorso per cassazione nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio instaurato davanti al Tribunale ordinario, sicché la trattazione congiunta del giudizio de responsabilitate promosso davanti al Tribunale per i minorenni e quello avviato da Tribunale ordinario non poteva più essere effettuata.
5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri che devono ritenersi assorbiti.
6. Il primo motivo di ricorso deve, dunque, essere accolto e, assorbiti gli altri, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, in applicazione del seguente principio:
«In tema di “competenza per attrazione”, il disposto dell’art. 38 disp. att. c.c. reca una disciplina attributiva della competenza in ordine ai procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità, che deroga alla competenza ordinaria del Tribunale per i minorenni e opera fino a quando il giudizio instaurato davanti al Tribunale ordinario, previsto dalla menzionata norma, sia ancora pendente davanti al Giudice di merito anche in grado di appello, ma non anche quando sia proposto ricorso per cassazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche di tale mezzo di impugnazione.»
Per l’effetto, deve essere cassata la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale per i minorenni di Bologna e ha conseguentemente statuito sulle spese di lite, essendo invece detto Ufficio competente a trattare il procedimento avviato con il ricorso depositato da M.V., davanti al quale il procedimento va riassunto e che provvederà a una nuova regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
7. In applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale per i minorenni di Bologna e ha statuito sulle spese di lite;
dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna a trattare il procedimento avviato con il ricorso depositato da M.V., il quale provvederà a una nuova regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità;
dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.