Home
8 gennaio 2025
Contributo unificato: quesiti operativi dopo la Legge di bilancio
La modifica dell'articolo 14 del d.P.R. n. 115/2002, introdotta dalla L. n. 207/2024, ha sollevato dubbi applicativi sul contributo unificato, in particolare con riguardo alla sospensione o rifiuto dell'iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento.
di La Redazione
La nota in oggetto pone alcune questioni operative relative alla modifica dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002 introdotta dalla L. n. 207/2024 .
Tale modifica ha aggiunto il comma 3.1, che prevede che una causa civile non possa essere iscritta a ruolo se non viene versato il contributo unificato dovuto, stabilito ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. A), o un importo minore previsto dalla legge.
Tale modifica ha aggiunto il comma 3.1, che prevede che una causa civile non possa essere iscritta a ruolo se non viene versato il contributo unificato dovuto, stabilito ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. A), o un importo minore previsto dalla legge.
Il documento solleva diversi dubbi interpretativi e applicativi per le cancellerie, dato che la normativa non è chiara su alcuni aspetti.
Il primo quesito riguarda l'espressione «la causa non può essere iscritta a ruolo», e si chiede se debba intendersi nel senso che la cancelleria debba mantenere sospesa l'iscrizione fino al pagamento oppure rifiutare direttamente l'iscrizione stessa in caso di mancato versamento.
Nel caso in qui l'iscrizione possa essere sospesa, esiste un termine entro il quale l'avvocato è obbligato a regolarizzare il pagamento?
Infine, ci si chiede «come debba procedere la cancelleria in attuale assenza di idonea applicazione informatica che consenta di intercettare direttamente, al momento dell'accettazione del ricorso, il deposito della distinta di avvenuto pagamento del contributo unificato anche là dove non prodotta dall'avvocato sotto corretta nomenclatura identificativa».
Documenti correlati