Home
![](assets/img/banner/All_in_giuridica_social_tag.png?123)
2 gennaio 2025
In GU la Legge di bilancio 2025: niente più iscrizione a ruolo senza contributo unificato
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305/2024.
di La Redazione
Dal 1° gennaio 2025 il mancato pagamento del contributo unificato, quantomeno nella misura di 43 euro, impedirà l'iscrizione a ruolo della causa.
Si tratta di una delle ultime novità processuali dell'anno che è stata prevista dalla legge di Bilancio per il 2025 (e, cioè, la Legge n. 207 del 2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024) e che, per alcune associazioni di avvocati è a forte sospetto di illegittimità costituzionale perché condiziona il processo ad un adempimento tributario in contrasto con l'art. 24 Cost.
Il testo approvato – che è stato criticato da OCF, AIGA, ANF, MF e UNCC che ne avevano chiesto lo stralcio – non è quello che era stato originariamente pensato: l'ipotesi iniziale, infatti, prevedeva, l'estinzione del processo civile in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato.
Il testo attuale sembra quindi un'ipotesi di compromesso politico – e frutto di intese tra il Ministero della Giustizia e il CNF - tra le esigenze di recupero del contributo unificato e le esigenze di non condizionare troppo l'accesso alla giustizia.Vediamo il contenuto della nuova norma contenuta nel comma 812 che modifica l'art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002 inserendo un comma 3.1 a tenore del quale «fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».
Sulla disposizione il Ministero della Giustizia ha già diramato una nota informativa dove mette in evidenza che, in forza della nuova disposizione il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:
In quest'ultimo caso (parziale omissione del contributo unificato) la Legge di bilancio ha previsto specifiche disposizioni in materia di recupero, aggiungendo un comma 3-bis all'art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002 a tenore del quale «nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , la società Equitalia Giustizia Spa, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , la società Equitalia Giustizia Spa, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».
Si tratta di una delle ultime novità processuali dell'anno che è stata prevista dalla legge di Bilancio per il 2025 (e, cioè, la Legge n. 207 del 2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024) e che, per alcune associazioni di avvocati è a forte sospetto di illegittimità costituzionale perché condiziona il processo ad un adempimento tributario in contrasto con l'
Il testo approvato – che è stato criticato da OCF, AIGA, ANF, MF e UNCC che ne avevano chiesto lo stralcio – non è quello che era stato originariamente pensato: l'ipotesi iniziale, infatti, prevedeva, l'estinzione del processo civile in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato.
Il testo attuale sembra quindi un'ipotesi di compromesso politico – e frutto di intese tra il Ministero della Giustizia e il CNF - tra le esigenze di recupero del contributo unificato e le esigenze di non condizionare troppo l'accesso alla giustizia.Vediamo il contenuto della nuova norma contenuta nel comma 812 che modifica l'
Sulla disposizione il Ministero della Giustizia ha già diramato una nota informativa dove mette in evidenza che, in forza della nuova disposizione il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:
|
|
Documenti correlati