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16 gennaio 2025
Ammortizzatori sociali, misure di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025

Riepilogo dell'INPS sulle nuove misure introdotte dal Collegato Lavoro e dalla Legge di bilancio 2025.

di La Redazione

Con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, l'INPS fa il punto sui riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie derivanti dai nuovi provvedimenti normativi per il 2025, ossia il Collegato Lavoro 2024 e la Legge di bilancio 2025. Di seguito, si riassumono le principali nuove misure.

FONTE NORMA CONTENUTO
Collegato Lavoro 2024 Articolo 6 L. n. 203/2024 Si disciplina la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento dell'attività di lavoro. Nello specifico, si stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante la percezione dell'integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 
Tale norma deve integrarsi con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso suddetto, non si perde il diritto all'integrazione per l'intero periodo, ma si va incontro solo ad una riduzione dell'integrazione stessa che è proporzionale ai proventi dell'altra attività di lavoro svolta.
Si conferma, invece, che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale laddove non abbia preventivamente comunicato alla struttura INPS competente lo svolgimento della nuova attività.
Articolo 8 L. n. 203/2024 Tematica sono i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023: si consente il trasferimento presso di essi di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale, demandando ad un prossimo decreto la definizione delle disposizioni attuative.
Articolo 19 L. n. 203/2024 Dimissioni per fatti concludenti: in caso di assenza ingiustificata per più di 15 giorni, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, previa comunicazione all'INL che sarà tenuta a verificare la veridicità della comunicazione del datore di lavoro.
Tale disposizione non si applica se il lavoratore prova che l'impossibilità è riconducibile a causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Legge di bilancio 2025 Articolo 1, comma 189, L. n. 207/2024 Sono destinate apposite risorse per un importo pari a 70milioni di euro per consentire la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito destinate ai lavoratori dipendenti da imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, risorse che saranno ripartite tra le Regioni.
Articolo 1, commi 190 e 191, L. n. 207/2024 CIGS per cessazione attività: il trattamento può essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, sia all'art. 20, comma 3-bis, D. Lgs. n. 148/2015. Ciò comporta che a partire dal 1° gennaio 2025, la misura di sostegno può essere concessa anche ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia.
Viene inoltre prorogata la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l'attività ai fini della gestione degli esuberi del personale.
Articolo 1, comma 193, L. n. 207/2024 Viene prorogata per il triennio 2025-2027 il trattamento straordinario di integrazione salariale per i processi riorganizzativi complessi o i piani di risanamento complessi di crisi con un limite di spesa pari a 100mila euro. L'ulteriore periodo di CIGS può durare:
  • 6 mesi in caso di crisi aziendale;
  • 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale;
  • 12 mesi in caso di contratto di solidarietà.
Articolo 1, comma 196, L. n. 207/2024 Si riconosce un altro periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tali trattamenti possono riguardare anche periodi antecedenti il 1° gennaio 2025 e possono avere una durata pari a 12 mesi, in caso di riorganizzazione aziendale, e a 6 mesi, in caso di crisi aziendale.
Articolo 1, comma 171, L. n. 207/2024 Tema molto caldo è quello delle nuove misure di accesso alla NASpI: viene infatti introdotto un nuovo requisito contributivo ai fini della fruizione dell'indennità per alcuni lavoratori.
Nello specifico, la disposizione prevede che a partire dal 1° gennaio 2025, se i lavoratori interessati, nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o in seguito a risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione necessario per accedere alla NASpI si colloca nel periodo che intercorre tra i due eventi, e non nel quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione involontaria.
Tuttavia, tale novità non si applica quando, nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo:
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni nel periodo tutelato della maternità/paternità;
  • risoluzione consensuale nell'ambito di una proceduraex art. 7 L. n. 604/1966.
Articolo 1, commi 217 e 218, L. n. 207/2024 Le disposizioni riguardano il congedo parentale, prevedendo che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possono beneficiare in alternativa tra loro di un incremento dell'indennità all'80% per un massimo di 3 mesi, così articolato:
  • un mese con indennità maggiorata all'80% dalla Legge di bilancio 2023;
  • un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla Legge di bilancio 2024 e ulteriormente incrementato all'80% dalla Legge di bilancio 2025;
  • un altro mese con indennità maggiorata all'80% dalla Legge di bilancio 2025.
Tale elevamento può essere fruito entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, e trova applicazione con riferimento ai lavoratori che abbiano concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
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