Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
27 gennaio 2025
Autovelox, secondo l'Avvocatura di Stato non c'è differenza tra omologazione e approvazione
Con una circolare il Ministero dell'Interno ha affermato l'equivalenza delle due procedure, risolvendo, così, le problematiche emerse dai numerosi ricorsi presentati nell'ultimo periodo.
di La Redazione

Approvazione e omologazione di un autovelox sono equiparabili. Questa la conclusione a cui è giunta l'avvocatura di Stato che ha, così, aggirato i numerosi ricorsi presentati dai multati per eccesso di velocità, che non potranno appellarsi alla differenza tra le due procedure. Il parere è stato pubblicato con una circolare dal Ministero dell'Interno il 23 gennaio 2025 dove è stata specificata la procedura da seguire in caso di contestazione di un verbale per il superamento dei limiti: l'organo accertatore dovrà evidenziare la piena omogeneità tra le due procedure depositando tempestivamente la documentazione attestante l'approvazione dello strumento di rilevazione. 

La Cassazione ha recentemente emesso una serie di sentenze che potrebbero avere un impatto significativo sulla validità delle multe rilevate dagli autovelox in Italia. Con le pronunce n. 1050/2024 e le successive nn. 20492/2024 e 20913/2024 il Palazzaccio aveva stabilito che i termini «approvazione» e «omologazione» non fossero equivalenti e che solo il secondo rendesse legittimi gli accertamenti effettuati. La questione ruota attorno all'interpretazione dell'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada, che prescrive l'utilizzo di «apparecchiature debitamente omologate» per la rilevazione della velocità. Questa interpretazione ha generato una considerevole mole di ricorsi da parte degli automobilisti, spingendo il Ministero dell'Interno ad avviare un'interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Avvocatura Generale dello Stato.

In risposta a questa situazione, l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso il proprio parere il 18 dicembre 2024, evidenziando una sostanziale identità tra le procedure di omologazione e approvazione. Secondo l'organo di consulenza, le due procedure differiscono solo per aspetti formali, mentre condividono caratteristiche fondamentali:

  • entrambe mirano a verificare l'utilità e la conformità degli apparecchi agli standard richiesti;
  • si riferiscono al prototipo dei dispositivi e non ai singoli apparecchi utilizzati su strada;
  • sono gestite dalla stessa autorità amministrativa (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
  • seguono un'identica istruttoria tecnico-amministrativa;
  • richiedono il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Per affrontare la questione in modo sistematico, è stato istituito un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vede la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'Interno, dell'ANCI e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'obiettivo è definire procedure uniformi per l'omologazione dei prototipi, la taratura e le verifiche di funzionalità dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Nel frattempo, l'Avvocatura Generale ha suggerito agli uffici competenti di presentare, in caso di contenziosi, documentazione completa sin dal primo grado di giudizio, includendo sia i decreti di approvazione che eventuali decreti di omologazione, per dimostrare l'equivalenza sostanziale delle due procedure e l'assenza di pregiudizio per i cittadini.

Documenti correlati