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6 febbraio 2025
Segnalazione dell'autovelox, può essere fissa anche se la postazione è temporanea
Rigettato il ricorso dell'automobilista che ritiene illegittima la multa per eccesso di velocità rilevata da un apparecchio mobile ma segnalato da un cartello permanente. Secondo la Cassazione è sufficiente il suo avviso.
di La Redazione
L'autovelox mobile può essere segnalato anche da un cartello fisso. Per questo motivo la Cassazione rigetta il ricorso dell'automobilista che aveva impugnato la sentenza con cui i Giudici di merito avevano confermato la sanzione per eccesso di velocità, rilevata da un misuratore che però era stato preannunciato da un avviso stabile, pur essendo il macchinario posto nella zona momentaneamente. 
Il Palazzaccio non accoglie le doglianze del ricorrente, che contestava proprio l'incongruenza sulla mobilità della postazione e quella della sua segnalazione. La Cassazione ha citato alcuni orientamenti passati, ritenendo che nessuna disposizione imponesse che un autovelox non fisso dovesse essere preannunciato da una segnalazione altrettanto movibile. La funzione di avviso all'utenza sulla possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello, indipendentemente dalla sua natura, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea. Quindi, «è sufficiente per la regolare rilevazione della velocità che le postazioni siano preventivamente segnalate e che siano ben visibili, indipendentemente dalla circostanza che siano fisse o mobili».
Per quanto attiene le altre motivazioni del ricorso, la Cassazione tratta anche la censura sull'omologazione, affermando che risultavano sussistere le due necessarie autorizzazioni ministeriali, e che le certificazioni prodotte comportavano la corretta taratura dell'apparecchio. Si conclude anche che il Tribunale aveva acquisito il necessario certificato che comprovava la sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta taratura entro l'anno rispetto alla data dell'accertamento.
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