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28 gennaio 2025
Trattenimento del cittadino straniero: dal Massimario la relazione sulle novità normative

Si tratta della relazione n. 1/2025 avente ad oggetto le modifiche disposte all'art. 14, c. 6, TU immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) ad opera della Legge n. 187/2024, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 145/2024 (cd. Decreto Flussi) e di abrogazione, previa “confluenza”, del D.L. n. 158/2024 (cd. Decreto Paesi sicuri).

di La Redazione

È stata pubblicata la Relazione n. 1 del 2025 dell'Ufficio del Massimario e del ruolo della Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto la modifica dell'art. 14, c. 6, D.Lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione) ad opera della Legge n. 187/2024, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 145/2024 (cd. decreto Flussi). Nella stessa legge di conversione è altresì “confluito” il D.L. n. 158/2024 (cd. decreto Paesi sicuri) contestualmente abrogato dall'art. 1 c. 1, della medesima Legge n. 187.

La Relazione si concentra sulle modifiche legislative che l'art. 18-bis, comma 1, lett. b), D.L. n. 145/2024, aggiunto dalla Legge di conversione n. 187, ha operato all'art. 14, c. 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la cui formulazione è divenuta la seguente:

legislazione

«6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69».

I decreti di convalida (e di proroga) di cui al richiamato comma 5 dello stesso art. 14 TU immigrazione hanno ad oggetto i provvedimenti di trattenimento “amministrativo” nei C.P.R. delle persone straniere adottati dal Questore «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento» (art. 14, comma 1, TU immigrazione).

La disposizione in esame, in quanto inserita tra le disposizioni processuali contenute nel Capo IV, a norma della disposizione transitoria di cui all'art. 19 dello stesso decreto, si applicherà decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 187 del 2024: quindi a far data dal 10 gennaio 2025.La modifica legislativa in discorso genera una questione interpretativa:

precisazione

quale giudice di legittimità – se civile o penale – deve essere chiamato a decidere dei ricorsi per cassazione proposti avverso i decreti di convalida (o di proroga) del provvedimento col quale il Questore dispone il trattenimento (o misure alternative) del richiedente protezione internazionale o della persona straniera in condizione di irregolarità?

Trattasi, dunque, di una questione riguardante «la competenza “interna” della Corte di Cassazione relativa a quegli stessi procedimenti di convalida (o di proroga) dei trattenimenti che, in prime cure, sono stati contestualmente attribuiti – in luogo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione dei Tribunali [civili] – alle Corti d'appello “di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69”, chiamate a deciderli in prime cure in (inedita) composizione monocratica in forza della coeva modifica apportata dall'art. 16 d.l. n. 145, come convertito».

Si segnala che in esito a tale approfondimento, la Prima presidenza della Corte di Cassazione ha disposto una variazione tabellare che ha trasferito alla I Sezione Penale (in luogo della I Sezione civile finora tabellarmente competente) la competenza a trattare i ricorsi in materia di convalida dei trattenimenti in esito alla Legge n. 187/2024.

La relazione del Massimario tratta, nel dettaglio, i seguenti contenuti:

precisazione

1. La legge 9 dicembre 2024, n. 187, di conv., con modif., del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, ed abrogazione, previa “confluenza”, del d.l. 23 ottobre 2024, n. 158. In particolare, le modifiche apportate dall'art. 18-bis.

2. Premessa metodologica: interpretazione letterale.

3. I lavori parlamentari e la ratio unitaria delle modifiche procedurali in materia di protezione internazionale.

4. La questione controversa.

5. Modifiche in tema di competenza della Corte d'appello sui procedimenti di convalida (o proroga) del provvedimento di trattenimento del richiedente protezione internazionale: cenni.

5.1. L'individuazione della Corte d'appello competente in tema di M.A.E.: problemi interpretativi.

5.2. La mancata disciplina del rito applicabile.

6. La modifica dell'art. 14, comma 6, t.u.imm. in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida (e di proroga) dei trattenimenti: analisi.

6.1. La ricorribilità per cassazione entro cinque giorni per i soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.: impostazione del problema.

6.1.1. L'art. 22, comma 5-bis, primo periodo, legge n. 69 del 2005: contenuto.

6.1.2. Le ricadute della riduzione dei casi di ricorribilità per cassazione rispetto al pregresso regime: breve rassegna.

6.2. Il richiamo all'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, legge n. 69 del 2005 in tema di M.A.E. “consensuale”: implicazioni di disciplina.

6.2.1. Le modalità (derogatorie) di presentazione del ricorso.

6.2.2. Le tempistiche di decisione (contestuale) del ricorso.

6.2.3. I mancati richiami: valenza esegetica.

6.3. La lettura d'insieme delle due previsioni. Provvisorie conclusioni.

7. Un confronto sistematico: l'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Differenze e precisazioni in tema di riparto di giurisdizione.

8. Cenni organizzativi in tema di competenza delle Corti d'appello.

9. Possibili distonie applicative.

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