
Si tratta della relazione n. 1/2025 avente ad oggetto le modifiche disposte all'art. 14, c. 6, TU immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) ad opera della Legge n. 187/2024, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 145/2024 (cd. Decreto Flussi) e di abrogazione, previa “confluenza”, del D.L. n. 158/2024 (cd. Decreto Paesi sicuri).
È stata pubblicata la Relazione n. 1 del 2025 dell'Ufficio del Massimario e del ruolo della Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto la modifica dell'
La Relazione si concentra sulle modifiche legislative che l'
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«6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell' |
La disposizione in esame, in quanto inserita tra le disposizioni processuali contenute nel Capo IV, a norma della disposizione transitoria di cui all'art. 19 dello stesso decreto, si applicherà decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 187 del 2024: quindi a far data dal 10 gennaio 2025.La modifica legislativa in discorso genera una questione interpretativa:
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quale giudice di legittimità – se civile o penale – deve essere chiamato a decidere dei ricorsi per cassazione proposti avverso i decreti di convalida (o di proroga) del provvedimento col quale il Questore dispone il trattenimento (o misure alternative) del richiedente protezione internazionale o della persona straniera in condizione di irregolarità? |
Trattasi, dunque, di una questione riguardante «la competenza “interna” della Corte di Cassazione relativa a quegli stessi procedimenti di convalida (o di proroga) dei trattenimenti che, in prime cure, sono stati contestualmente attribuiti – in luogo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione dei Tribunali [civili] – alle Corti d'appello “di cui all'
Si segnala che in esito a tale approfondimento, la Prima presidenza della Corte di Cassazione ha disposto una variazione tabellare che ha trasferito alla I Sezione Penale (in luogo della I Sezione civile finora tabellarmente competente) la competenza a trattare i ricorsi in materia di convalida dei trattenimenti in esito alla
La relazione del Massimario tratta, nel dettaglio, i seguenti contenuti:
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1. La 2. Premessa metodologica: interpretazione letterale. 3. I lavori parlamentari e la ratio unitaria delle modifiche procedurali in materia di protezione internazionale. 4. La questione controversa. 5. Modifiche in tema di competenza della Corte d'appello sui procedimenti di convalida (o proroga) del provvedimento di trattenimento del richiedente protezione internazionale: cenni. 5.1. L'individuazione della Corte d'appello competente in tema di M.A.E.: problemi interpretativi. 5.2. La mancata disciplina del rito applicabile. 6. La modifica dell'art. 14, comma 6, t.u.imm. in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida (e di proroga) dei trattenimenti: analisi. 6.1. La ricorribilità per cassazione entro cinque giorni per i soli motivi di cui all' 6.1.1. L' 6.1.2. Le ricadute della riduzione dei casi di ricorribilità per cassazione rispetto al pregresso regime: breve rassegna. 6.2. Il richiamo all' 6.2.1. Le modalità (derogatorie) di presentazione del ricorso. 6.2.2. Le tempistiche di decisione (contestuale) del ricorso. 6.2.3. I mancati richiami: valenza esegetica. 6.3. La lettura d'insieme delle due previsioni. Provvisorie conclusioni. 7. Un confronto sistematico: l' 8. Cenni organizzativi in tema di competenza delle Corti d'appello. 9. Possibili distonie applicative. |