Il DDL di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145 ha ottenuto il via libera anche dal Senato. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Senato, nella seduta di mercoledì 4 dicembre 2024, con 99 voti favorevoli, 65 contrari e un'astensione, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del ddl di conversione con modificazioni, del
Il provvedimento, che ha già passato l'esame della Camera lo scorso 27 novembre, diventa così definitivo.
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Tra le novità del testo c'è un nuovo elenco dei “Paesi di origine sicuri” (art. 12-bis). n elenco molto criticato perché lo status di Paese sicuro, in cui una persona può essere rimpatriata senza violare il suo diritto di asilo, non viene deciso per legge dai singoli Stati. È infatti una legge europea, che ha precedenza su quelle nazionali, a stabilire i criteri secondo cui un Paese può essere considerato sicuro. I Paesi contenuti nel nuovo elenco sono Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. |
Il Capo I è dedicato alle modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri.
Tra queste, si segnala:
- L'art. 1 che interviene sul TU immigrazione e, in particolare, sulle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, estendendo l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti nazionali ed escludendo l'applicazione del “preavviso di rigetto” nei procedimenti relativi ai visti di ingresso o al rifiuto/revoca del permesso di soggiorno in conseguenza della revoca del visto di ingresso.
- L'art. 2-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che proroga di un triennio la procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal c.d. “decreto Cutro” per il triennio 2023-2025.
Il Capo II contiene le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati ex
- L'art. 5 disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – che sostituisce l'abrogato permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo –, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Esso, inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.
- Gli art. 6 e 7 riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo.
Nel Capo III sono inserite le disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.
- Come già anticipato, l'art. 12-bis detta un elenco puntuale di “Paesi di origine sicuri” – tali nell'interezza del loro territorio – da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge; inoltre prevede, circa l'individuazione dei Paesi di origine sicuri, una informativa annuale del Governo, mediante una relazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
- L'articolo 12-ter, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, interviene in materia di ricongiungimento familiare dello straniero.
In primo luogo, chiarisce che possono richiedere il ricongiungimento di un familiare i titolari di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale. In secondo luogo, introduce il requisito del soggiorno legale per almeno due anni nel territorio nazionale per i cittadini stranieri, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, che fanno richiesta di ricongiungimento familiare. Tale condizione non si applica in caso di ricongiungimento del figlio minore.
Le disposizioni processuali sono invece contenute nel Capo IV del provvedimento.
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 289/2024 la Legge 9 dicembre 2024, n. 187 di conversione in legge, con modificazioni, del |