
Con la circolare in commento, l’INPS precisa le modalità di calcolo dei periodi esteri che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 ai fini della valorizzazione dell’anzianità contributiva con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata.
Con la circolare n. 22, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sull’ipotesi in cui i periodi esteri utili ai fini del riconoscimento della pensione in regime internazionale nella Gestione separata si collochino prima del 1° gennaio 1996.
Posto che i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 rilevano per il conseguimento della pensione in regime internazionale con la valorizzazione della sola contribuzione versata alla Gestione separata in base ai requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con l’applicazione delle disposizioni vigenti nel sistema contributivo, l’INPS evidenzia che possono considerarsi utili anche i periodi assicurativi collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 maturati nei Paesi ove si applicano i regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.
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La totalizzazione in tal caso è possibile solo se risulta perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto presso la Gestione separata (52 settimane). |
Ai fini del diritto alla pensione, poi, non va accertata la sussistenza del requisito dell’importo soglia ed è preclusa la facoltà di conseguire la pensione di vecchiaia con 71 anni e almeno 5 di contribuzione effettiva, e la pensione anticipata con 64 anni e almeno 20 di contribuzione effettiva.