
Tra i vari interventi previsti, va segnalato che all'art. 1 è stato inserito il seguente periodo:
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«Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituite la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnicosportivi ed organizzativi delle attività periferiche del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione e allo sviluppo delle stesse. La Conferenza viene distintamente convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Lega, che la presiede, con la partecipazione dei componenti del Consiglio di Presidenza della L.N.D., del Presidente della Divisione Calcio a Cinque e del Coordinatore del Consiglio del Dipartimento Calcio Femminile». |
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« 1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituiti il Dipartimento per l'attività amatoriale e ricreativa e il Dipartimento per l'attività degli eSport, avente carattere amatoriale e ricreativo. 2. I Dipartimenti sono composti ciascuno da un Coordinatore, da tre componenti dei Comitati, garantendo la rappresentanza a ciascuna delle tre aree territoriali (Nord – Centro – Sud), da ulteriori componenti in numero minimo di due e massimo di quattro e da un Segretario. Il Coordinatore, i componenti ed il Segretario sono nominati per ogni anno solare dal Presidente della L.N.D. 3. Il Presidente della L.N.D. rappresenta i Dipartimenti a ogni effetto. 4. Il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Dipartimenti è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 5. Per l'organizzazione delle rispettive attività, il Dipartimento per l'attività amatorialericreativa e il Dipartimento per l'attività degli eSports possono avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile. 6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 54 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti ai Dipartimenti, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società. 7. I Dipartimenti per l'attività amatoriale-ricreativa e per l'attività degli eSports assolvono a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione delle attività di propria competenza, nel rispetto delle norme vigenti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega » . |
Il nuovo regolamento è consultabile nel file in allegato (FIGC, C.U. n. 156/A).