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26 febbraio 2024
Calcio dilettantistico: ecco l’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei co.co.co. sportivi
L'Accordo, sottoscritto da FIGC, LND e AIAC, regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di co.co.co. tra Tecnici ed Associazioni e Società partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili, con la sola eccezione delle figure dei medici sociali e degli operatori sanitari.
di La Redazione
La LND, con il C.U. n. 292/2023-24, ha pubblicato l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC).
 
Nello specifico, l'accordo disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Tecnici richiamati dagli articoli 16 e 54 del Regolamento del Settore Tecnico (Tecnici) e le Associazioni e le Società (Società) partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dalla FIGC e dalla LND, con la sola eccezione delle figure dei medici sociali e degli operatori sanitari.
 
Sono inoltre previsti alcuni allegati che costituiscono parte integrante del documento:
  • il modulo del Contratto Tipo;
  • il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
  • il modulo delle Altre Scritture;
  • il Regolamento del Collegio Arbitrale;
  • le tabelle dei minimi federali.

precisazione

L'accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo instauratisi nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.Lgs. n. 36 cit., escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC;
  3. tra le parti è sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.
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